Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12300 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI: 055FYNU) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/08/2023 del TRIBUNALE di BOLZANO
-/iso -aTe -TT -1 )a
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità anche per la detenzione della cocaina ed alla correttezza della qualificazione giuridica per non essere stata ritenuta l’ipotes di reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.;
Ritenuto che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi consentiti dall’ar 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018, Imran, Rv. 273169; Sez. 6, ord. n. 8912 del 20/02/2018 S., Rv. 272389; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014), che, in deroga a quanto in via generale stabilito dall’art. 606, comma 1, cod. proc. pen., dispone che contro la sentenza di patteggiamento può essere proposto ricorso per cassazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatt all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Considerato, in particolare, che i motivi proposti dal ricorrente non rientrano tra quelli previsti neppure con riguardo alla contestata qualificazione giuridica del reato posto che, sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato (v. Sez. 7, ord. n. 39600 del 10/09/2015, dep. 2015, COGNOME, Rv. 264766; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME e a., Rv. 264153; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) si è ripetutamente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorre per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tal qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evident dalla contestazione, dovendo la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279842; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, COGNOME, Rv. 279573; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, COGNOME, Rv. 272619; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252);
Rilevato che nel caso di specie questa situazione eccezionale non ricorre né è stata in alcun modo argomentata nel generico ricorso;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 26 gennaio 2024.