Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle vie principali per definire un procedimento penale in modo celere. Tuttavia, la possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva è soggetta a limiti molto stringenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione illumina i confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi sono ammessi e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso: Un Ricorso Basato sulla Carenza di Motivazione
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Napoli per un reato previsto dall’art. 73, comma 4, del D.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). L’imputato lamentava un difetto di motivazione nella sentenza, in particolare riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, sostenendo implicitamente che si sarebbero dovuti ravvisare gli estremi per un proscioglimento.
La Normativa di Riferimento: L’Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la Legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), ha ristretto notevolmente le maglie per l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La legge stabilisce che il pubblico ministero e l’imputato possono presentare ricorso per cassazione solo per motivi specifici e tassativi, quali:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo di ricorso è, per legge, da considerarsi inammissibile.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte ha rilevato che le doglianze del ricorrente, incentrate sulla carenza di motivazione circa la sua colpevolezza, non rientravano in alcuna delle ipotesi consentite dalla legge. Criticare la valutazione del giudice sulla responsabilità penale equivale a contestare il merito della decisione, un’attività preclusa in sede di legittimità per le sentenze di patteggiamento. La scelta di accedere a questo rito speciale implica, infatti, una forma di accettazione dell’accusa, rinunciando a un accertamento pieno dei fatti in cambio di uno sconto di pena.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha sottolineato che sollevare questioni non previste dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p. rende l’impugnazione non scrutinabile nel merito. A questa declaratoria, come previsto dall’art. 616 c.p.p., consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento. È cruciale che i motivi del ricorso siano rigorosamente attinenti a una delle quattro categorie previste dalla legge. Tentare di contestare la valutazione di merito sulla colpevolezza o la sufficienza delle prove è una strada non percorribile e destinata all’insuccesso, con l’ulteriore conseguenza di una condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. La decisione della Cassazione serve da monito: la scelta del patteggiamento è strategica e le sue conseguenze, inclusa la limitata impugnabilità, devono essere attentamente ponderate dalla difesa.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, la legge limita strettamente i motivi di ricorso. È possibile impugnare la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per questioni relative all’espressione della volontà, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Perché il motivo basato sulla carenza di motivazione della colpevolezza è stato respinto?
Questo motivo è stato respinto perché non rientra nell’elenco tassativo dei motivi ammessi dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Contestare la motivazione sulla responsabilità penale è una critica di merito, non consentita nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di patteggiamento.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5899 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5899 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LACCO AMENO il 10/07/1997
avverso la sentenza del 17/07/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI
elete-a-vviso-alLe-papti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all’art. 73, comma 4 d.P.R.309/1990, con cui COGNOME NOME deduce difetto d motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità, è inammissibile;
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai s dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attine all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richi sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della m sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente ha allegato la carenza di motivazione circa la mancat applicazione di sentenza di proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno d suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassaz avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinent all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richi sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mi sicurezza. Si tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso senten applicazione della pena su richiesta che alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/12/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente