Ricorso Patteggiamento: I Rigidi Limiti Imposti dalla Cassazione
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione accelerata dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta raggiunto l’accordo e ottenuta la sentenza, quali sono le possibilità di impugnazione? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini molto stretti del ricorso patteggiamento, soprattutto dopo le modifiche legislative del 2017. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire quando e come è possibile contestare una sentenza di patteggiamento.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Sentenza di Patteggiamento
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da due individui, condannati con rito del patteggiamento dal GIP del Tribunale di Brescia per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 D.P.R. 309/1990). Gli imputati avevano deciso di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio specifico: a loro dire, il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato la possibile esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale. In sostanza, contestavano la sentenza non per un errore procedurale nell’accordo, ma per una presunta innocenza che il giudice avrebbe dovuto riconoscere d’ufficio.
Limiti al Ricorso Patteggiamento e la Riforma del 2017
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la sua decisione sull’interpretazione restrittiva dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla Legge n. 103 del 2017. Questa norma ha profondamente cambiato le regole del gioco per il ricorso patteggiamento, limitando drasticamente i motivi per cui è possibile presentarlo. La Corte ha sottolineato che un’impugnazione contro una sentenza di patteggiamento è consentita esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
Qualsiasi altro motivo, specialmente se attinente a una rivalutazione del merito dei fatti, è escluso.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha spiegato che le censure sollevate dai ricorrenti, relative alla presunta violazione dell’art. 129 c.p.p., non rientrano in nessuna delle categorie tassativamente previste dalla legge. La doglianza sulla mancata valutazione di cause di non punibilità è una questione di merito, che non può essere fatta valere attraverso il canale del ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. I giudici hanno osservato che i ricorrenti non hanno dedotto, neanche in modo generico, uno dei vizi specifici ammessi dalla norma, come un difetto nel loro consenso o l’illegalità della pena. Di conseguenza, non avendo rispettato i paletti normativi, i ricorsi dovevano essere dichiarati inammissibili.
Le conclusioni
La decisione in esame consolida un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una vezzato dal giudice, acquisisce una notevole stabilità. Il ricorso patteggiamento non può essere utilizzato come un ‘terzo grado’ di giudizio per rimettere in discussione la colpevolezza o l’opportunità della scelta processuale fatta. La riforma del 2017 ha voluto proprio questo: deflazionare il carico della Cassazione e rendere più certo e definitivo l’esito del patteggiamento. Per gli imputati e i loro difensori, ciò significa che la scelta di patteggiare deve essere ponderata con estrema attenzione, poiché le vie per un ripensamento successivo sono estremamente limitate e circoscritte a vizi procedurali ben definiti. L’esito del caso, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e di una sanzione di 3.000 euro, serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi fondati esclusivamente sui motivi consentiti dalla legge.
È possibile presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. A seguito della riforma del 2017, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso è ammesso solo per motivi specifici: vizi nella volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto, o illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancata valutazione di una possibile causa di assoluzione è un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
No. Secondo questa ordinanza, tale motivo riguarda il merito della vicenda e non rientra nell’elenco tassativo dei vizi per cui è ammesso il ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10970 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10970 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 27451/2023
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti e la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. in rela al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
esaminati i motivi dei ricorsi, relativi al mancata valutazione della sussistenza di cause d proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.;
rilevato che le censure proposte, relative al mancato proscioglimento ai sensi dell’art. cod. proc. pen., esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito d legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte, con il rico per cassazione, avverso la sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti;
ritenuto infatti che il ricorso per cassazione è ammesso, ai sensi dell’art. 448, comma 2cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al di correlazione tra la richiesta e la sentenza, alla erronea qualificazione giuridica del all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto in modo spec dal ricorrente, che nulla in concreto ha spiegato;
rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2023.