Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’efficienza processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce con fermezza i confini entro cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, sottolineando la natura tassativa dei motivi di ricorso.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, otteneva una sentenza di patteggiamento dal GUP del Tribunale per reati di rapina, lesioni personali ed evasione. Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione, lamentando un vizio specifico: a suo dire, il giudice di primo grado avrebbe omesso di accertare l’eventuale presenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, si contestava una motivazione carente sulla decisione di applicare la pena concordata anziché prosciogliere l’imputato.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Corte
Il fulcro del ricorso si basava sulla presunta violazione dell’obbligo del giudice di valutare, prima di ratificare il patteggiamento, l’assenza di cause per un proscioglimento immediato. La difesa sosteneva che la sentenza fosse priva di una motivazione adeguata su questo punto cruciale. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha respinto categoricamente questa tesi, dichiarando il ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: I Limiti Tassativi dell’Art. 448-bis c.p.p.
La decisione della Suprema Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448-bis del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2007, stabilisce un elenco chiuso e tassativo dei motivi per i quali è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. I giudici hanno chiarito che, tra questi motivi, non è previsto il difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
La Corte ha specificato che le ipotesi per un ricorso patteggiamento sono limitate a questioni come l’errata qualificazione giuridica del fatto o l’applicazione illegale di sanzioni, ma non si estendono a un sindacato sulla motivazione relativa alla mancata applicazione del proscioglimento. Peraltro, i giudici hanno notato che, nel caso specifico, una motivazione, seppur sintetica, era comunque presente nel provvedimento impugnato.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Chi accede a questo rito alternativo accetta che la sentenza possa essere contestata solo per vizi specifici e legalmente predeterminati. Tentare di aggirare questi limiti, adducendo motivi non contemplati dalla legge come il presunto difetto di motivazione sull’art. 129 c.p.p., conduce a una declaratoria di inammissibilità. Tale esito comporta non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso quantificata in 3.000 euro a favore della Cassa delle Ammende. La decisione serve da monito sulla necessità di una valutazione attenta e consapevole prima di intraprendere la via del patteggiamento.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448-bis del codice di procedura penale elenca in modo tassativo e limitato i motivi per cui è possibile ricorrere in Cassazione avverso una sentenza di patteggiamento. Non è possibile presentare ricorso per ragioni non incluse in questa lista.
La mancata motivazione del giudice sull’assenza di cause di proscioglimento è un valido motivo di ricorso contro un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, il difetto di motivazione del giudice riguardo all’insussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi tassativi previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, la persona che ha presentato il ricorso viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, che in questo specifico caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato in Marocco il DATA_NASCITA avverso la sentenza in data 05/12/2023 del GUP del TRIBUNALE di TORINO visti gli atti, la sentenza ed il ricorso, trattato con rito de plano; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
FATTO E DIRITTO
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Gup del Tribunale di Torno emessa il 05/12/2023, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 6 582 e 385 cod. pen., eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e, comunque, di una motivazione sulla decisione.
Il ricorso è inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con 1.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi è escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, Bonfiglio, Rv. 276509); la pronuncia impugnata, inoltre, è
congruamente motivata, per gli aspetti rilevanti ai fini dell’applicazione della pena richiesta dalle parti.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il giorno 01 febbraio 2024
Il Consigliere estensore
La Presidente