Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso? La Cassazione Fa Chiarezza
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta, è un rito alternativo che permette di definire il processo penale rapidamente. Tuttavia, scegliere questa strada comporta importanti limitazioni sui mezzi di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere portati davanti ai giudici di legittimità e quali no. Questa decisione è un monito fondamentale per chiunque valuti di accedere a questo rito.
I Fatti del Caso
Due soggetti, a seguito di un’accusa per violazione della normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/1990), avevano concordato con la pubblica accusa una pena, formalizzata con una sentenza di patteggiamento dal Giudice per l’Udienza Preliminare. Nonostante l’accordo, gli imputati hanno deciso di presentare ricorso in Cassazione. La loro doglianza si concentrava su un presunto difetto di motivazione della sentenza: a loro dire, il giudice non aveva adeguatamente spiegato le ragioni per cui non li aveva prosciolti, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha respinto categoricamente le argomentazioni dei ricorrenti, dichiarando entrambi i ricorsi inammissibili. La decisione si fonda su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato che la scelta di patteggiare implica una rinuncia a contestare nel merito l’affermazione di responsabilità. L’imputato accetta la pena e, con essa, l’accertamento del fatto così come contestato. Di conseguenza, non può poi lamentare in Cassazione che il giudice non abbia motivato a sufficienza sulla sua colpevolezza. I motivi ammessi per il ricorso sono circoscritti a specifici vizi di natura giuridica o procedurale, quali:
1. Vizi della volontà: se il consenso dell’imputato al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Mancata correlazione: se la sentenza applica una pena o qualifica il fatto in modo diverso da quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica: se il fatto è stato inquadrato in una fattispecie di reato sbagliata.
4. Illegalità della pena: se la sanzione applicata è illegale o non prevista dalla legge, incluse le misure di sicurezza.
Nel caso di specie, la lamentela dei ricorrenti non rientrava in nessuna di queste categorie. Pretendere una motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento equivale a rimettere in discussione la colpevolezza, un aspetto che con il patteggiamento si è scelto di non contestare. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio cruciale: il patteggiamento è un accordo che chiude la partita sul merito dei fatti. Le porte della Cassazione restano aperte solo per controllare la legalità dell’accordo e della pena, non per riaprire una discussione sulla responsabilità penale. Chi sceglie questa strada deve essere pienamente consapevole che sta barattando la possibilità di un’assoluzione nel merito con la certezza di una pena ridotta, rinunciando contestualmente a gran parte del diritto di impugnazione. La valutazione dei presupposti per un proscioglimento immediato spetta al giudice prima di ratificare l’accordo, ma una volta emessa la sentenza, tale questione non può più essere sollevata tramite ricorso, se non nei ristretti limiti di legge.
È possibile impugnare in Cassazione una sentenza di patteggiamento per contestare la valutazione sulla colpevolezza?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che i motivi di ricorso sono tassativi e non includono il difetto di motivazione sull’affermazione della responsabilità. Scegliendo il patteggiamento, l’imputato di fatto rinuncia a contestare l’accusa nel merito.
Quali sono gli unici motivi per cui si può fare ricorso contro un patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis del codice di procedura penale, il ricorso è consentito solo per motivi legati all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto o all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende, come stabilito nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5914 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5914 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/12/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME 06MXCLI” nato il 21/09/1992 NOMECUI CODICE_FISCALE” nato il 10/03/1995
avverso la sentenza del 28/06/2024 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di LODI
·dateralf~e~tit – udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che i ricorsi, avverso sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1 bis, d.P.R.309/1990, con cui NOME e NOME deducono difetto di motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità sono inammissibili, posto che, secondo quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministe l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al dif correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’i della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame entrambi i ricorrenti allegano la carenza di motivazione circa la mancata applicazione di sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., non ponendo a sostegno dei ricorsi, alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricors cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta. Si tratta di doglianze no consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applicazione della pena su richiest
Alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20/12/2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente