Ricorso Patteggiamento: i Limiti Imposti dalla Legge
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quali motivi possono essere validamente presentati e quali, invece, conducono a una declaratoria di inammissibilità. La decisione analizza un caso specifico relativo a un reato in materia di stupefacenti, ma le sue conclusioni hanno una portata generale per chiunque acceda a questo rito speciale.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Milano per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico Stupefacenti (D.P.R. 309/1990), relativo a fatti di lieve entità. L’imputato, dopo aver concordato la pena con il pubblico ministero, decideva di impugnare la sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio specifico nella motivazione del giudice di merito.
I motivi del ricorso patteggiamento in Cassazione
L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava la “mancanza e manifesta illogicità della motivazione” in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. In particolare, si contestava il fatto che le attenuanti non fossero state considerate prevalenti sulla recidiva contestata. Questo aspetto, secondo la difesa, avrebbe dovuto portare a una pena più mite di quella applicata con il patteggiamento. La questione centrale era quindi se una valutazione discrezionale del giudice, come quella sulle attenuanti, potesse essere oggetto di un ricorso patteggiamento.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la propria decisione sulla chiara dizione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla riforma del 2017, elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso non liberamente prestato).
2. Difetto di correlazione tra l’accusa contestata e la sentenza emessa.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Corte ha evidenziato che la questione sollevata dal ricorrente, relativa alla valutazione delle attenuanti generiche, non rientra in nessuna di queste categorie. Si tratta di un tipico vizio di motivazione che, sebbene astrattamente criticabile, non può trovare spazio nell’ambito ristretto del ricorso patteggiamento. La legge ha volutamente limitato le impugnazioni per questo rito speciale per garantirne la stabilità e la funzione deflattiva del contenzioso penale. Di conseguenza, il motivo addotto è stato giudicato estraneo al novero di quelli consentiti, rendendo l’impugnazione inammissibile.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la scelta del patteggiamento implica una rinuncia a far valere determinate censure contro la sentenza. L’imputato che si accorda sulla pena accetta implicitamente anche le valutazioni del giudice che ne sono il presupposto, a meno che non si verifichino le gravi violazioni di legge elencate nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p. La decisione della Cassazione serve come monito: le critiche relative alla motivazione su aspetti discrezionali, come il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, non costituiscono un valido motivo per impugnare una sentenza di patteggiamento. La conseguenza di un ricorso inammissibile, come nel caso di specie, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come problemi nel consenso dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
La mancata concessione delle attenuanti generiche è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No, secondo la decisione in esame, la critica alla motivazione del giudice sul bilanciamento delle circostanze, come il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non rientra tra i motivi ammessi dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8690 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8690 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 del TRIBUNALE di MILANO
(dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commesso in Milano, in data 11/01/23).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente