Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Limiti di Impugnazione
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare una sentenza emessa a seguito di questo rito sono molto ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini dell’ammissibilità del ricorso patteggiamento, confermando che non ogni doglianza può essere portata all’attenzione dei giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo sulla pena (patteggiamento) ratificato dal GUP del Tribunale di Torino per sette distinti reati contro il patrimonio commessi nel marzo 2023, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Attraverso il proprio difensore, contestava la sentenza lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo la configurazione dell’aggravante della minorata difesa.
La Decisione della Corte sul Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come la normativa introdotta con la legge n. 103 del 2017 abbia delineato in modo molto preciso i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
L’ambito ristretto dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso è consentito esclusivamente per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un vizio del consenso).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La Corte ha sottolineato che la contestazione mossa dal ricorrente, relativa alla valutazione dell’aggravante della minorata difesa, non rientra in nessuna di queste categorie tassative.
Le Motivazioni della Sentenza
La motivazione della Corte si fonda su un’interpretazione rigorosa della norma. La scelta del legislatore del 2017 è stata quella di limitare drasticamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento per garantire una maggiore efficienza del sistema e la stabilità delle decisioni basate su un accordo tra le parti. La valutazione sulla sussistenza o meno di un’aggravante è una questione di merito che si presume accettata dalle parti al momento della stipula dell’accordo. Pertanto, portare tale questione davanti alla Corte di Cassazione costituisce una censura non consentita, rendendo il ricorso irricevibile.
Le Conclusioni
Questa pronuncia conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che rinuncia a contestare nel merito le valutazioni del giudice, salvo i casi eccezionali e specifici previsti dalla legge. La decisione sulla configurazione di un’aggravante, se non incide sulla qualificazione giuridica del fatto-reato in sé, non può essere oggetto di un ricorso patteggiamento. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per motivi specifici e tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Contestare la sussistenza di un’aggravante è un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
No, secondo la Corte, la contestazione relativa alla configurazione di una circostanza aggravante, come la minorata difesa, non rientra tra i motivi ammessi dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8578 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8578 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 14/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ALBENGA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TORINO
vv{o alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza del Gup Tribunale di Torino dell’Il luglio 2023, con la quale gli è stata applicata l richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine sette distin cui agli artt. 61 n. 5, 624 e 625 cod. pen commessi in Torino il dal 4 all’8 2023,
Rilevato che il motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazion in ordine alla configurazione dell’aggravante della minorata difesa, è inammissib per indeducibilità della descritte censura, che non rientra fra quelle cons dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motiv attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazion richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illega pena o della misura di sicurezza (Sez. E, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv 279761).
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023.