Ricorso Patteggiamento: La Cassazione e i Motivi di Inammissibilità
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale fondamentale nel nostro ordinamento, ma le vie per impugnare la sentenza che ne deriva sono strette e ben definite. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio dei limiti imposti al ricorso patteggiamento, ribadendo come non tutti i vizi possano essere fatti valere in sede di legittimità. Questo articolo analizza la decisione, evidenziando le ragioni giuridiche che rendono inammissibile un ricorso fondato su motivi non espressamente previsti dalla legge.
Il Caso in Esame: Un Appello contro la Sentenza di Patteggiamento
Un imputato, a seguito di una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Bergamo per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), ha deciso di presentare ricorso per Cassazione. Il ricorrente lamentava un vizio specifico: la mancanza di motivazione da parte del giudice di merito riguardo alla verifica dell’insussistenza di cause di non punibilità, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
La Normativa di Riferimento: L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la L. n. 103/2017 (la cosiddetta ‘Riforma Orlando’), ha delimitato in modo netto i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Cassazione, evitando ricorsi pretestuosi o dilatori. Secondo tale articolo, il ricorso può essere proposto esclusivamente per motivi attinenti a:
* L’espressione della volontà dell’imputato;
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto;
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento Analizzati dalla Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il caso, ha ritenuto l’unico motivo sollevato dal ricorrente del tutto estraneo al perimetro tracciato dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La doglianza relativa alla presunta omessa motivazione sull’art. 129 c.p.p. non rientra in nessuna delle quattro categorie di vizi denunciabili.
Le Motivazioni della Decisione
La Suprema Corte ha affermato in modo inequivocabile che il motivo di ricorso proposto era inammissibile. Il legislatore, con la riforma del 2017, ha operato una scelta precisa, limitando drasticamente le possibilità di impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La ragione di tale scelta risiede nella natura stessa del patteggiamento: un accordo tra accusa e difesa che, una volta ratificato dal giudice, acquista una stabilità che può essere messa in discussione solo per vizi di particolare gravità e tassativamente elencati. La questione sollevata dal ricorrente, pur attenendo a un dovere generale del giudice, non costituisce un vizio specifico censurabile in questa sede, secondo la chiara dizione della norma.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso sui limiti del ricorso patteggiamento. Per gli operatori del diritto, e in particolare per la difesa, emerge la necessità di una valutazione estremamente attenta prima di intraprendere la via dell’impugnazione. È fondamentale verificare che le proprie censure rientrino in modo esatto in uno dei motivi consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. In caso contrario, il ricorso non solo non avrà successo, ma comporterà anche un aggravio di spese per l’assistito. La decisione sottolinea come la stabilità delle sentenze di patteggiamento sia un valore che il legislatore ha inteso tutelare con forza, sacrificando la possibilità di far valere vizi diversi da quelli ritenuti essenziali.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No, non è possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui si può proporre un ricorso avverso una sentenza di patteggiamento.
La mancata motivazione sulla non sussistenza di cause di non punibilità è un motivo valido per ricorrere contro un patteggiamento?
No. Secondo la Corte di Cassazione, questo motivo non rientra tra quelli previsti dalla legge, che includono vizi della volontà dell’imputato, errore sulla qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o difetto di correlazione tra accusa e sentenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/02/2023 del TRIBUNALE di BERGAMO
/
dato avy so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Opl
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Bergamo per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (mancanza di motivazione in ordine alla verifica della ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicu -ezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 novembre 2023
Il Consigliere estensore