Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso? La Cassazione Fissa i Paletti
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale dai confini ben definiti. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti all’impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti, offrendo un importante chiarimento per imputati e difensori. La decisione sottolinea la natura eccezionale di questo tipo di ricorso e la necessità di attenersi scrupolosamente ai motivi previsti dalla legge.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Bergamo. Un imputato, accusato di reati legati agli stupefacenti, aveva concordato una pena di 6 mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa. Nonostante l’accordo, la difesa decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La principale doglianza riguardava un presunto vizio di legittimità, e in particolare l’omessa motivazione da parte del giudice sulla ritenuta non applicabilità dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che prevede l’obbligo di assoluzione immediata in presenza di determinate condizioni.
Ricorso Patteggiamento e i Limiti dell’Art. 448 c.p.p.
Il cuore della questione giuridica risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la riforma del 2017, ha circoscritto in modo netto le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Corte di Cassazione e di dare maggiore stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa.
Secondo tale disposizione, il ricorso è proponibile esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella volontà dell’imputato: se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente.
2. Difetto di correlazione: se la sentenza si discosta da quanto concordato nella richiesta.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato inquadrato in una fattispecie errata.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: se la sanzione applicata è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la critica alla motivazione della sentenza, è escluso dal novero delle censure ammissibili.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, analizzando il caso, ha dichiarato il ricorso inammissibile senza neppure entrare nel merito della questione sollevata dalla difesa.
Le motivazioni
I giudici di legittimità hanno basato la loro decisione su una rigida applicazione del citato art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Hanno osservato che il motivo addotto dal ricorrente – l’omessa motivazione sulla non applicabilità dell’art. 129 c.p.p. – non rientra in alcuna delle quattro categorie tassativamente previste dalla norma. Il legislatore ha operato una scelta precisa: una volta che l’imputato accetta di patteggiare, rinuncia a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove, salvo i casi eccezionali elencati. Criticare la motivazione, anche se carente, non è una strada percorribile per mettere in discussione l’esito del patteggiamento. Pertanto, essendo il ricorso fondato su motivi diversi da quelli consentiti, è stato dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e lancia un messaggio chiaro: la scelta del patteggiamento è una decisione processuale ponderata che comporta una significativa limitazione del diritto di impugnazione. Gli avvocati e i loro assistiti devono essere consapevoli che, una volta raggiunto l’accordo, le possibilità di rimetterlo in discussione sono estremamente ridotte e legate a vizi specifici e non a generiche lamentele sulla motivazione. La conseguenza per il ricorrente è stata non solo la conferma della condanna, ma anche l’obbligo di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale stabilisce che il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per un numero limitato e specifico di motivi.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi dalla legge sono esclusivamente quelli relativi a problemi con l’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La mancanza di motivazione da parte del giudice è un motivo valido per il ricorso contro il patteggiamento?
No. Come chiarito dalla Corte, la doglianza relativa a una motivazione omessa o carente, come quella sulla non applicabilità dell’assoluzione immediata (art. 129 c.p.p.), non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge e rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8221 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8221 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BERGAMO
C iato avviso alle parti3
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Con sentenza del 16 giugno 2023 il GIP presso Tribunale di Bergamo ha applicato a NOME COGNOME, su richiesta ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., pena di mesi 6 di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, per il reato di cui a artt. 81 comma 2 cod. pen. e 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309.
Avverso tale sentenza – allegando vizio di legittimità – è stato propost ricorso per cassazione, in forza del quale è stata censurata l’omessa motivazion in più parti della sentenza e con particolare riguardo alla ritenuta applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. p è inammissibile.
Ai sensi del comma 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017 in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenz di patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione t richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ill della pena o della misura di sicurezza.
Pertanto, non è proponibile il ricorso presentato nei termini sopra indicat Dunque, il ricorso è stato presentato per motivi diversi da quelli di cui al com 2 bis dell’art. 448 cod. proc. pen. e pertanto è inammissibile.
Con condanna quindi del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE dell Ammende. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2023