Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35554 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35554 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME in ALBANIA il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME in ALBANIA il DATA_NASCITA NOME NOME in ALBANIA il DATA_NASCITA
NOME NOME NOME NOME LITUANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2025 del TRIBUNALE di Alessandria Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. lI Tribunale di Alessandria, con sentenza dell’8 aprile 2025, ha applicato a NOME, NOME e NOME, su concorde richiesta delle parti, le pene rispe indicate nel dispositivo per i reati di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 nn. 5 e 7 cod. p concorso tra loro in plurime occasioni.
2. Con motivi dello stesso tenore, i ricorrenti deducono che il Giudice di primo grado limitato a recepire quanto richiesto dalle parti per l’applicazione della pena ex art. proc. pen.. Prospettano l’estraneità degli imputati rispetto ai fatti oggetto dei capi F), G) ed H), lamentando che le imputazioni sono state contestate sulla base di una me investigativa e in assenza di prove; si legge in ricorso: “Ne consegue che sul punt l’estraneità degli imputati alla commissione dei reati, la sentenza risulta viziata per pena”.
3. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Va preliminarmente rilevato che, a far tempo dal 3 agosto 2017, per effetto dell’art 51, della I. 23 giugno 2017 n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena sicurezza”.
Nel caso di specie, i ricorrenti, pur formalmente invocando genericamente l’illegalità di fatto prospettano questioni attinenti alla responsabilità degli imputati e alla va prove, deducendo che gli stessi sarebbero estranei ai fatti contestati. Tali censure, tu manifestamente dall’ambito dei motivi per i quali è consentito il ricorso avverso le patteggiamento.
Infatti, secondo consolidato orientamento di questa Corte, in sede di applicazione de richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l’accordo intervenuto dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche dedu capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giur richiamo all’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipote
con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 2 Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, COGNOME, Rv. 234824).
Peraltro, le pene applicate non presentano alcun profilo di illegalità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., l dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di co determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versame somma di euro 4.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 30/09/2025