Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile per Vizio di Motivazione?
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta, comunemente noto come patteggiamento, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono state notevolmente ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se basato su un presunto vizio di motivazione. Analizziamo questa importante decisione.
Il Caso in Esame
Un imputato, dopo aver concordato con il Pubblico Ministero una pena di due anni di reclusione e 2.000 euro di multa per il reato di spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990), ha visto la sua richiesta accolta dal Giudice per le Indagini Preliminari. Nonostante l’accordo, la sua difesa ha successivamente proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e, soprattutto, un vizio di motivazione della sentenza. Secondo il ricorrente, il giudice si era limitato a ratificare l’accordo tra le parti, senza fornire un’adeguata giustificazione, in particolare sulla statuizione relativa alla confisca dello stupefacente sequestrato.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento dopo la Riforma Orlando
Il cuore della decisione della Suprema Corte risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta Riforma Orlando), ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione. I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso al patteggiamento non è stato libero e consapevole).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza (se il giudice ha applicato una pena diversa da quella concordata).
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto (se il reato è stato classificato in modo errato).
4. Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La norma esclude esplicitamente la possibilità di contestare la sentenza di patteggiamento per altri motivi, tra cui, appunto, la carenza o l’illogicità della motivazione.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile proprio perché proposto per una ragione non contemplata dalla legge. I giudici hanno sottolineato che, con la riforma, il legislatore ha voluto limitare drasticamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento, valorizzando la natura di accordo processuale dell’istituto. Di conseguenza, non possono essere sollevate questioni relative alla mancanza di motivazione, poiché il controllo della Cassazione è circoscritto ai soli profili di legalità indicati dall’art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Per quanto riguarda la doglianza sulla confisca, la Corte ha specificato che, in materia di stupefacenti, tale misura è sempre obbligatoria. Pertanto, anche in assenza di una motivazione specifica sul punto, il giudice del patteggiamento era tenuto a disporla. La sua imposizione non costituisce un’illegalità, ma una doverosa applicazione della legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
La pronuncia ribadisce un principio ormai consolidato: la sentenza di patteggiamento non è un provvedimento da motivare nel merito come una sentenza emessa a seguito di dibattimento. Il suo fondamento risiede nell’accordo tra le parti, e il controllo del giudice è volto a verificare la correttezza della qualificazione giuridica, la congruità della pena e l’assenza di cause di proscioglimento. Di conseguenza, chi sceglie la via del patteggiamento accetta implicitamente una limitazione del diritto di impugnazione. L’eventuale ricorso patteggiamento potrà avere successo solo se si contesta uno dei quattro vizi tassativamente previsti dalla legge, lasciando fuori ogni critica sulla sufficienza dell’apparato motivazionale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per mancanza di motivazione?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi di ricorso, e tra questi non è inclusa la mancanza o il vizio di motivazione.
Quali sono i motivi validi per presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La confisca delle sostanze stupefacenti è sempre obbligatoria in una sentenza di patteggiamento?
Sì, la Corte ha confermato che la confisca dello stupefacente è una misura obbligatoria per legge e deve essere sempre disposta, anche in assenza di una specifica motivazione sul punto nella sentenza che applica la pena.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4161 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4161 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CASTIGLION FIORENTINO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA
/dato avviso alle parti:À
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Il difensore di NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 30 maggio 2023 del Tribunale di Brescia di applicazione della pena di 2 anni di reclusione ed 2.000 euro di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione. Mancherebbe la motivazione della sentenza non essendo sufficiente il mero riferimento ai passaggi dell’accordo, anche sulla confisca.
Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 – il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non possono dunque essere dedotte questioni relative alla mancanza della motivazione della sentenza impugnata.
Quanto alla confisca dello stupefacente, essa è obbligatoria e andava comunque disposta (cfr. Sez. 6, n. 26579 del 21/05/2008, Gala, Rv. 241051; Sez. 5, n. 2738 del 28/09/2021, dep. 2022, Andrisano, Rv. 282541`).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.