Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso? La Cassazione Fa Chiarezza
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che offre vantaggi in termini di celerità e riduzione della pena. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni sul fronte delle impugnazioni. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, confermando che i motivi di doglianza sono circoscritti a un novero molto ristretto di casi, escludendo questioni procedurali che si sarebbero dovute sollevare in precedenza.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo, a seguito di patteggiamento, a una pena di 4 anni di reclusione e 18.000 euro di multa per un reato in materia di sostanze stupefacenti. La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, basando le proprie argomentazioni su tre distinti motivi:
1. Nullità degli atti: si lamentava la mancata traduzione dei documenti processuali nella lingua madre dell’imputato, di origine albanese.
2. Omessa motivazione: il ricorso evidenziava una presunta carenza di motivazione riguardo alla possibile applicazione di una formula di proscioglimento immediato, come previsto dall’art. 129 del codice di procedura penale.
3. Vizio di motivazione: veniva contestata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
In sostanza, il ricorrente cercava di contestare nel merito e nel rito una sentenza che, per sua natura, si fonda su un accordo tra le parti.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una rigorosa interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che disciplina specificamente le impugnazioni contro le sentenze di patteggiamento.
Le Motivazioni: i limiti invalicabili del ricorso patteggiamento
La Corte ha spiegato in modo inequivocabile che il legislatore ha volutamente limitato la possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. I soli motivi per cui è ammesso il ricorso patteggiamento sono:
* Vizi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso non liberamente prestato).
* Difetto di correlazione tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa.
* Erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
* Illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
I motivi sollevati dalla difesa, incentrati su vizi di motivazione e sulla mancata traduzione degli atti, non rientrano in questo elenco tassativo. La Corte ha sottolineato che, con la scelta del patteggiamento, l’imputato accetta non solo la pena concordata, ma rinuncia anche a far valere eventuali eccezioni di nullità, anche quelle di carattere assoluto, che non riguardino direttamente la validità del suo consenso o la legalità della pena.
Nello specifico, per quanto riguarda la questione della traduzione degli atti, i giudici hanno osservato che si tratterebbe, al più, di una nullità di ordine generale. Tale vizio, per legge, avrebbe dovuto essere eccepito dall’imputato nell’udienza preliminare. Non avendolo fatto, la parte è decaduta dalla possibilità di sollevare la questione in una fase successiva. Scegliere di patteggiare, quindi, sana e preclude la possibilità di lamentare tali vizi procedurali pregressi.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio cruciale: il patteggiamento è un accordo che cristallizza la situazione processuale e limita drasticamente il diritto di impugnazione. La scelta di questo rito deve essere ponderata attentamente, poiché implica una rinuncia implicita a contestare aspetti che in un processo ordinario potrebbero essere oggetto di appello. La sentenza impugnata non è appellabile, ma solo ricorribile per cassazione e unicamente per i motivi specifici previsti dalla legge. Questa pronuncia serve da monito: una volta raggiunto l’accordo con la pubblica accusa e ottenuto il via libera del giudice, le porte del riesame si chiudono quasi ermeticamente, salvo che per vizi genetici dell’accordo stesso o per palesi illegalità della pena.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No. La legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) limita il ricorso a motivi specifici, come vizi nella formazione della volontà dell’imputato, un’errata qualificazione giuridica del fatto, la non corrispondenza tra richiesta e sentenza o l’illegalità della pena. Non si possono contestare aspetti come la valutazione delle prove o la motivazione.
La mancata traduzione degli atti è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
Secondo questa ordinanza, no. La Corte ha chiarito che tale vizio procedurale costituisce una nullità che deve essere eccepita prima della richiesta di patteggiamento. Accettando il rito, l’imputato rinuncia a far valere questo tipo di irregolarità.
Cosa comporta la scelta del patteggiamento in termini di impugnazione?
Comporta una rinuncia a sollevare quasi tutte le eccezioni di nullità, anche quelle assolute, che non riguardino direttamente la validità dell’accordo o la legalità della pena. È una scelta strategica che baratta una pena più mite con una forte limitazione delle possibilità di appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4160 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4160 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 del GIP TRIBUNALE di TERAMO
dato avviso alle parti;’
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME:RARO;
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 5 luglio 2023 del Tribunale di Teramo di applicazione della pena di 4 anni di reclusione ed euro 18.000 di multa, per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, deducendo con il primo motivo la nullità degli atti per la mancata traduzione degli atti nella lingua conosciuta dall’imputato di origine albanese; con il secondo motivo l’omessa motivazione sull’esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., con il terzo motivo il vizio della motivazione sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi previsti dalla legge. Ex 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Non possono dunque essere dedotte questioni relative alla mancanza della motivazione della sentenza impugnata.
Quanto all’omessa traduzione degli atti, oltre a rilevarsi che dalla sentenza impugnata risulta che l’imputato vive in Italia ed ha la gestione di un’attività commerciale, si sarebbe generata al più una nullità di ordine generale che avrebbe dovuto essere eccepita all’udienza dinanzi al Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’ad 182 cod. proc. pen.; la parte è decaduta dal dedurre l’eccezione ai sensi dell’art. 182, comma 3, cod. proc. pen. In ogni caso, l’applicazione della pena postula la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato (Sez. 5, n. 2525 del 24/11/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269072; Sez. 4, n. 8531 del 17/02/2022, COGNOME, Rv. 282761).
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12 gennaio 2024.