Ricorso Patteggiamento: I Limiti Fissati dalla Cassazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui confini del ricorso patteggiamento, chiarendo in modo definitivo quali motivi possono essere sollevati per impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La decisione sottolinea la natura speciale di questo rito e le conseguenze per chi tenta di superarne i limiti.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, con la quale un imputato aveva patteggiato la pena per i reati di ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli. Successivamente, tramite il proprio difensore, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando un vizio specifico: a suo dire, il giudice di merito avrebbe errato nel non considerare la possibile esistenza di cause di proscioglimento, che avrebbero dovuto condurre a un’assoluzione immediata ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento
La questione centrale posta all’attenzione della Suprema Corte riguardava l’ammissibilità di un ricorso patteggiamento basato sulla presunta esistenza di cause di assoluzione non vagliate dal giudice. L’imputato, in sostanza, cercava di ottenere una rivalutazione del merito della sua posizione, nonostante avesse precedentemente acconsentito all’applicazione di una pena concordata con la pubblica accusa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. I giudici hanno richiamato una norma fondamentale in materia, l’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa disposizione, introdotta con la riforma del 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un’interpretazione rigorosa della legge. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente il ricorso contro una sentenza di patteggiamento esclusivamente per motivi attinenti a:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso è stato viziato).
2. Il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. L’illegalità della pena applicata o della misura di sicurezza disposta.
La Suprema Corte ha evidenziato che la doglianza del ricorrente, relativa alla mancata valutazione di cause di proscioglimento, non rientra in nessuna di queste categorie. Pertanto, il motivo addotto non è consentito dalla legge e il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tale declaratoria ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle Ammende, come sanzione per aver promosso un’impugnazione priva di fondamento legale.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale: la scelta del patteggiamento comporta una rinuncia a far valere determinate difese nel merito. L’imputato che accetta il rito speciale non può, in un secondo momento, contestare la decisione del giudice basandosi su argomenti che avrebbe dovuto far valere in un processo ordinario. Il legislatore ha voluto circoscrivere l’impugnazione del patteggiamento a vizi specifici e procedurali, per garantire la stabilità delle sentenze e l’efficienza del sistema giudiziario. La decisione serve da monito per la difesa: la valutazione sull’opportunità di un patteggiamento deve essere ponderata attentamente, tenendo conto dei ristretti margini di un eventuale futuro ricorso.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento sostenendo che il giudice doveva assolvermi?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che i motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento sono tassativamente elencati dalla legge e non includono la mancata valutazione di cause di proscioglimento, come previsto dall’art. 129 c.p.p.
Quali sono i motivi validi per un ricorso patteggiamento in Cassazione?
I motivi sono limitati a: vizi nella manifestazione della volontà dell’imputato, mancanza di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3190 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 3190 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/12/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
NOME NOME, nato in Moldavia il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 14/02/2023 del Tribunale di Reggio Emilia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Tribunale di Reggio Emilia ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di ricettazione e possesso ingiustificato di grimaldelli.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è manifestamente infondato.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della
pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorsi per cassazi contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della vo dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, al qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della m sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in es attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorre al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cass delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorren nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 15.12.2023.
Il Consigliere estensore COGNOME Il Presidente
COGNOME
NOME COGNOME
Luciairperiali