Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 799 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 799 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato in Marocco il 23/05/2005
avverso la sentenza del 21/06/2024 del Tribunale di Fermo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 21 giugno 2024 il Tribunale di Fermo, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., applicava a NOME COGNOME la pena concordata dalle parti (due anni e quattro mesi di reclusione e 900 euro di multa, condizionalmente sospesa) per il delitto di rapina aggravata in concorso e la contravvenzione di porto ingiustificato fuori dalla propria abitazione di un oggetto atto ad offendere.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l’annullamento della sentenza per violazione della legge processuale in relazione al mancato proscioglimento per la contravvenzione, ai sensi dell’art. 129 del codice di rito.
3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, che consente l’impugnazione «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza».
Già prima della richiamata modifica legislativa era consolidato nella giurisprudenza il principio secondo il quale la motivazione della sentenza in relazione alla mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 129 cod. proc, pen. può anche essere, come nel caso di specie, meramente enunciativa; la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti, escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se da testo della sentenza impugnata appaia evidente la ricorrenza di una delle cause di non punibilità di cui al suddetto articolo (Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, COGNOME, Rv. 264595; Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256359; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, dep. 2012, Alba, Rv. 252085).
Il principio è stato ribadito dalla costante giurisprudenza di legittimità successiva alla entrata in vigore della suddetta norma (v., ad es., Sez. 5, n. 21497 del 12/03/2021, COGNOME, Rv. 281182; Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337; Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, COGNOME, Rv. 277102).
All’inammissibilità dell’impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22/11/2024.