Ricorso Patteggiamento: La Cassazione Fissa i Paletti sull’Inammissibilità
L’impugnazione di una sentenza emessa a seguito di patteggiamento è un percorso stretto e ben definito dal legislatore. Con la recente ordinanza n. 847/2024, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza i limiti del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile quando i motivi non rientrano nelle specifiche ipotesi di violazione di legge. Questa pronuncia offre importanti chiarimenti su quali doglianze possano essere sollevate e quali, invece, siano destinate al rigetto.
Analizziamo insieme la decisione per comprendere le ragioni giuridiche e le conseguenze pratiche per chi intende contestare una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
I Fatti del Caso: Il Ricorso Dopo il Patteggiamento
Il caso trae origine da un ricorso presentato nell’interesse di un soggetto condannato per il delitto di evasione con una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Taranto. La difesa aveva impugnato tale sentenza dinanzi alla Corte di Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si contestava al giudice del merito di non aver verificato adeguatamente la possibile sussistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
Inoltre, il ricorrente lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, disciplinata dall’articolo 131-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata (de plano), senza nemmeno la necessità di un’udienza pubblica. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti non fossero consentiti dalla legge in relazione alla specifica tipologia di sentenza impugnata, ovvero quella di patteggiamento.
Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: I Limiti al Ricorso Patteggiamento
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma limita tassativamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. La Corte ha chiarito due punti fondamentali.
1. Il Vizio di Motivazione
I giudici di legittimità hanno affermato che il vizio di motivazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi ammessi dalla legge. L’accordo tra le parti che caratterizza il patteggiamento implica una sorta di accettazione del quadro accusatorio, e il controllo del giudice è limitato alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e alla congruità della pena. Contestare la motivazione su aspetti che avrebbero potuto portare a un’assoluzione è, quindi, una via non percorribile in sede di legittimità per questo tipo di sentenze.
2. La Causa di Non Punibilità per Particolare Tenuità del Fatto
Anche la doglianza relativa alla mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p. è stata respinta. La Corte ha sottolineato che tale causa di non punibilità avrebbe dovuto essere sollevata durante la fase del patteggiamento. Non avendolo fatto, la richiesta si deve considerare rinunciata. Inoltre, la Cassazione non può applicarla d’ufficio, soprattutto quando, come nel caso di specie, la richiesta è generica e non ancorata a elementi di fatto specifici che ne dimostrino la sussistenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente ridotte. Il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale, esperibile solo per specifiche violazioni di legge (ad esempio, un errore nel calcolo della pena o l’applicazione di una pena illegale) e non per riesaminare il merito della decisione o contestare la motivazione del giudice su aspetti di fatto.
Questa pronuncia serve da monito: la scelta del rito alternativo del patteggiamento deve essere ponderata attentamente, poiché preclude quasi del tutto la possibilità di contestare la sentenza su basi diverse da quelle strettamente procedurali e normativamente previste.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un vizio di motivazione sulla mancata assoluzione?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è inammissibile se si contesta il vizio di motivazione sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento. L’impugnazione è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge previste dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Si può chiedere l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto per la prima volta in Cassazione?
No, secondo l’ordinanza, la richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., se non avanzata durante la fase di merito del patteggiamento, si considera rinunciata e non può essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 847 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME nato il 17/08/1989 a Novara
avverso la sentenza del 26/04/2023 emessa dal Tribunale di Taranto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME Di NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME per il delitto di evasione deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di motivazione per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso
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tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, COGNOME, R 278337).
Ritenuto che ad identica conclusione deve pervenirsi in ordine alla richiesta d applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 -bis cod. pen., non avanzata in sede di patteggiamento tanto da doversi ritenere rinunciata (Sez. n. 9204 del 01/02/2018, COGNOME, Rv. 272265), e stante la non rilevabili d’ufficio in questa sede anche a fronte della genericità della richiest agganciata ad alcun elemento di fatto (Sez. 4, n. 9466 del 15 febbraio 202 Castrignano, Rv. 284133).
Ritenuto che, alla luce di detti argomenti, il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 21/11/2023