Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33468 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33468 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a FONNI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/11/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di NUORO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG. 15504/25
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME contro la sentenza n. 236/202 con cui il Gip presso il Tribunale di Nuoro ha applicato in data 19 novembre 2024 la pena ex art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. è inammissibile.
Con il ricorso si impugna l’anzidetta sentenza di patteggiamento, deducendo il vizio motivazione per l’omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. peri. ed in punto di qualificazione giuri del fatto con censure che non rientrano fra i casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale d all’art. 606 cod. proc. pen., delimita l’impugnazione riducendola ai soli casi tassativam indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l’espressione de volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualifi giuridica del fatto, l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Inoltre, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato.
L’inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma . 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389).
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento dell spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa n determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento dell somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende
Così deciso il 26 settembre 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente