Ricorso Patteggiamento: la Cassazione Ribadisce i Motivi di Inammissibilità
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito speciale comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarando inammissibile un appello basato su motivi non consentiti dalla legge.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Genova. L’imputato aveva concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione di una pena per i reati di furto aggravato e uso indebito di carta di credito. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato, tramite il suo difensore, decideva di presentare ricorso per cassazione.
Il Ricorso Patteggiamento e i Motivi di Doglianza
L’imputato lamentava, in sostanza, un errore del giudice di merito. A suo dire, il Giudice per le indagini preliminari avrebbe omesso di considerare la potenziale esistenza di cause di proscioglimento, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. Questo articolo impone al giudice di dichiarare d’ufficio l’esistenza di tali cause in ogni stato e grado del processo. Secondo la difesa, tale omissione avrebbe viziato la sentenza, giustificando un annullamento in sede di legittimità.
La Normativa di Riferimento: L’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Il fulcro della questione ruota attorno all’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta ‘Riforma Orlando’ (legge n. 103/2017). Questa norma ha drasticamente limitato i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento. La legge stabilisce che la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi attinenti a:
* L’espressione della volontà dell’imputato (es. vizio del consenso);
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza;
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto;
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo è, per espressa previsione normativa, inammissibile.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una motivazione tanto sintetica quanto netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato che il motivo addotto dal ricorrente – la presunta mancata valutazione di cause di proscioglimento – non rientra in alcun modo nel catalogo chiuso di censure ammissibili previsto dall’art. 448, comma 2-bis. La norma è chiara e non lascia spazio a interpretazioni estensive. Di conseguenza, i motivi che attengono alla “supposta esistenza di cause di proscioglimento” sono da considerarsi non consentiti dalla legge e, come tali, rendono il ricorso ab origine inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p.
Conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. La scelta di definire il processo con un patteggiamento implica una sostanziale rinuncia a far valere determinate doglianze nelle fasi successive. Il legislatore ha voluto privilegiare la stabilità delle sentenze concordate, limitando le impugnazioni a vizi di natura strutturale e fondamentale dell’accordo o della sua ratifica giudiziale. Per l’imputato, ciò significa che l’analisi sulla convenienza del rito deve essere svolta con la massima attenzione prima di prestare il proprio consenso, poiché le possibilità di rimettere in discussione la decisione sono estremamente ridotte. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, a testimonianza della gravità con cui l’ordinamento sanziona l’abuso dello strumento processuale.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
Sì, ma esclusivamente per i motivi tassativamente elencati nell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali problemi nel consenso dell’imputato, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
La mancata valutazione di una causa di proscioglimento è un motivo valido per ricorrere in Cassazione contro un patteggiamento?
No. Secondo la decisione in esame, questo motivo non rientra nell’elenco di quelli consentiti dalla legge, pertanto un ricorso basato su tale doglianza viene dichiarato inammissibile.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (nel caso di specie, 3.000 euro) in favore della Cassa delle Ammende, commisurata al grado di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33421 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 33421 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/09/2025
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, nato in Algeria il 07/09/1970, avverso la sentenza del 07/07/2025 del GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI DEL TRIBUNALE DI GENOVA; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Con la sentenza in epigrafe, Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione ai reati di furto aggravato ed uso indebito di carta di credito. 2. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen..
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione della pena, il Pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto
di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame, attengon alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 12/09/2025.