Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33070 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33070 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI 01M7A0S) nato il DATA_NASCITA COGNOME (CUI 062EGB1) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI 056VBVU) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA COGNOME NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME (CUI 0300CER) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/02/2025 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorsi affidati ai rispettivi difensori di fiducia, NOME COGNOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, NOME, NOME, COGNOME NOME impugnano la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Bologna che ha applicato la p ritenuta di giustizia in ordine a reati in materia di sostanze stupefacenti di cui all’art. 7 del 1990.
NOME deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla rit responsabilità, COGNOME NOME, COGNOME NOME e NOME deducono violazione di legge nella in cui non è stata riconosciuta l’attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., NOME e COGNOME NOME deducono la omessa sospensione condizionale della pena la sostituzione – se del caso – con il lavoro di pubblica utilità ex art. 56-bis 689 del 1981, NOME deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto nella ipotesi lieve di cui al comma 73 d.P.R. n. 309 del 1990.
I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con procedura de plano pe ché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 10 entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuridica difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità della pena o della misu nessuno dei quali dedotto dai ricorrenti (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. La contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto, invero, risulta inconsistent in una formula vuota di contenuti nella parte in cui rappresenta l’adesione al precedente acc dal P.M.; si deve ribadire che l’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere con i cassazione solo quando risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto ( 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della m normativa, contestare, senza giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, r sentenza di patteggiamento, della quale, in sostanza, si denunciano – come nel caso in e inammissibili vizi di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 0 Bouaroua, Rv. 272026).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagament spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determ in euro tremila.
P .Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025