Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta che il giudice ha ratificato l’accordo, le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, ribadendo come, a seguito della Riforma Orlando (L. 103/2017), i motivi di doglianza siano stati drasticamente ridotti. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
I Fatti del Caso: un Ricorso Oltre i Limiti Consentiti
Nel caso in esame, un imputato aveva concordato una pena (patteggiato) davanti al Tribunale per un reato in materia di stupefacenti, specificamente per un’ipotesi di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. Successivamente, attraverso il proprio difensore, decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso tale sentenza. La principale censura mossa dal ricorrente riguardava l’omessa motivazione da parte del giudice di merito sulla possibile presenza di cause di proscioglimento, che avrebbero dovuto essere valutate prima di applicare la pena concordata.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento nella Normativa Vigente
La Corte di Cassazione ha immediatamente respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile con una procedura semplificata (de plano). Il fulcro della decisione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta nel 2017, ha stabilito un elenco tassativo e invalicabile dei motivi per cui una sentenza di patteggiamento può essere impugnata.
I motivi ammessi sono esclusivamente i seguenti:
1. Vizi nella formazione della volontà: problemi relativi al consenso prestato dall’imputato.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto: quando il reato contestato è sbagliato.
3. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza: se il giudice ha emesso una decisione non conforme all’accordo.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata: se la sanzione è contraria alla legge.
Qualsiasi altro motivo, inclusa la presunta omessa valutazione di cause di proscioglimento, esula da questo perimetro e non può essere fatto valere in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha motivato la sua decisione in modo netto e lineare. Le censure sollevate dalla difesa non rientravano in nessuna delle quattro categorie previste dalla legge. Il legislatore della Riforma Orlando ha voluto chiaramente limitare l’accesso alla Cassazione per le sentenze di patteggiamento, conferendo maggiore stabilità agli accordi raggiunti tra accusa e difesa. L’obiettivo è quello di evitare ricorsi puramente dilatori o basati su motivi che avrebbero dovuto essere ponderati prima di scegliere il rito speciale. La Corte ha quindi ribadito che il controllo demandato al giudice della Cassazione è circoscritto ai soli vizi specificamente elencati dalla norma, escludendo ogni altra possibile doglianza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che sta rinunciando a un ampio ventaglio di contestazioni nel merito. L’impugnazione diventa un’opzione eccezionale, praticabile solo in presenza di errori macroscopici e ben definiti. La conseguenza pratica di un ricorso presentato per motivi non consentiti è severa: non solo viene dichiarato inammissibile, ma il ricorrente viene anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Pertanto, la scelta di impugnare una sentenza di patteggiamento richiede un’analisi legale estremamente rigorosa per evitare conseguenze negative.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come modificato dalla Legge n. 103 del 2017, elenca in modo tassativo i soli motivi per cui è ammesso il ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro un patteggiamento?
I motivi ammessi riguardano esclusivamente: l’espressione della volontà dell’imputato, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33068 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33068 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il 26/07/1984
avverso la sentenza del 14/04/2025 del TRIBUNALE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, COGNOME NOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Roma che gli ha applicato la pena ritenuta di giustiz in ordine al delitto di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.
La difesa deduce omessa motivazione in ordine alla presenza di eventuali cause di proscioglimento.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti Il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, all’erronea qualificazione giuri del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e all’illegalità dell della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente (cfr. Sez. 2, n. 4727 d 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2025