Ricorso Patteggiamento: Quando è Davvero Possibile Contestare la Qualificazione del Fatto?
Il ricorso patteggiamento è uno strumento con limiti ben precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini per impugnare una sentenza di applicazione della pena, specialmente quando si contesta l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Analizziamo insieme questa decisione per capire quali sono i motivi ammessi e quali invece portano a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna alle spese.
Il Caso: Un Ricorso Contro una Sentenza di Patteggiamento
Nel caso in esame, un imputato, tramite il suo difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale. La sentenza applicava la pena concordata per i reati di spaccio di lieve entità (art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990) e resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
I motivi del ricorso si basavano su due censure principali: l’erronea qualificazione giuridica del fatto e vizi di motivazione riguardo alla responsabilità penale. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una procedura semplificata, nota come de plano.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e i Limiti Normativi
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione dei limiti imposti alle impugnazioni delle sentenze di patteggiamento, soprattutto a seguito delle modifiche legislative introdotte nel 2017.
La Riforma del 2017 e l’Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
La legge n. 103 del 2017 ha introdotto l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i motivi per cui è possibile presentare ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento. Essi sono:
1. Vizi nell’espressione della volontà dell’imputato.
2. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
3. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Nel caso di specie, la difesa ha tentato di far valere l’erronea qualificazione giuridica, ma la Corte ha ritenuto la censura del tutto generica e inconsistente.
Le Motivazioni della Cassazione: Quando la Qualificazione Giuridica è Contestabile
La Corte Suprema ha chiarito che non è sufficiente enunciare formalmente un’erronea qualificazione giuridica per rendere ammissibile il ricorso. La contestazione, infatti, deve avere un fondamento solido e non può risolversi in una critica velata alla ricostruzione dei fatti o alla valutazione della responsabilità, aspetti che sono preclusi dal rito del patteggiamento.
L’Errore “Palesemente Eccentrico” o “Manifesto”
Richiamando precedenti giurisprudenziali consolidati, l’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: l’erronea qualificazione giuridica può essere fatta valere solo quando emerge in modo evidente e immediato dagli atti. Deve trattarsi di un errore “palesemente eccentrico” o “manifesto”.
In altre parole, la qualificazione data al fatto dal giudice di merito deve essere talmente anomala e irragionevole da non poter essere sostenuta. Non è consentito, invece, utilizzare questo motivo di ricorso per rimettere in discussione l’accordo raggiunto tra accusa e difesa, che implica l’accettazione della qualificazione giuridica proposta.
le motivazioni dell’ordinanza si concentrano sulla necessità di evitare che il ricorso patteggiamento diventi uno strumento per aggirare i limiti del rito speciale. L’imputato, accettando il patteggiamento, rinuncia a contestare nel merito la propria responsabilità e la ricostruzione dei fatti. Pertanto, il controllo della Cassazione è limitato a errori macroscopici e non può estendersi a una rivalutazione delle scelte processuali delle parti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
le conclusioni che possiamo trarre sono chiare: la decisione riafferma la natura deflattiva del patteggiamento e la rigidità dei motivi di ricorso. Chi intende impugnare una sentenza di questo tipo deve essere consapevole che le censure generiche o pretestuose verranno dichiarate inammissibili, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Il motivo dell’erronea qualificazione giuridica è ammesso solo in casi eccezionali di errore palese, che non richiedono una nuova analisi del merito della vicenda.
Dopo la riforma del 2017, è sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del fatto?
No. Secondo la Corte di Cassazione, è possibile solo se l’errata qualificazione risulta, con indiscussa immediatezza, ‘palesemente eccentrica’ o frutto di un ‘errore manifesto’, come stabilito dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Una contestazione generica non è sufficiente.
Quali sono i motivi per cui si può presentare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono tassativi e riguardano: l’espressione della volontà dell’imputato (es. un vizio del consenso), l’erronea qualificazione giuridica del fatto (nei limiti sopra descritti), il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 33067 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33067 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il 18/03/1995
avverso la sentenza del 17/03/2025 del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso affidato al difensore di fiducia, NOME COGNOME impugna la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Biella che ha applicato la pena ritenuta di giustizia in ordine ai agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 337 cod. pen.
La difesa deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto e vizi di motivazione in o ritenuta responsabilità.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché le proposte censure esulano da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 10 entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere dedotte con il ricorso per cassazione a sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Il ricorso, invero, è ammesso ai s 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’i all’erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra la richiesta all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrent n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014). La contestazione dell’erronea qualifica giuridica del fatto, invero, risulta inconsistente e si risolve in una formula vuota di contenu in cui rappresenta l’adesione al precedente accordo data dal P.M.; si deve ribadire che qualificazione giuridica può essere fatta valere con il ricorso per cassazione solo quando r indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica (Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. COGNOME, Rv. 254865) o risulti frutto di un errore manifesto (Sez. 3, n. 34902 del 24 COGNOME, Rv. 264153), mentre non è consentito, alla luce della modifica normativa, contestar giustificarla, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, ritenuta nella sentenza di pattegg quale, in sostanza, si denunciano – come nel caso in esame – inammissibili vizi di motivazion alla ritenuta responsabilità (Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026).
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/09/2025