Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate della procedura penale, poiché bilancia l’efficienza processuale con il diritto di difesa. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 6, n. 227/2024) offre un chiaro esempio dei rigidi paletti imposti dal legislatore per l’impugnazione delle sentenze emesse a seguito di accordo tra le parti. Analizziamo la decisione per comprendere i limiti di questo strumento.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza del Tribunale di Milano, che aveva applicato a un imputato una pena concordata con il Pubblico Ministero di dieci mesi e venti giorni di reclusione per il reato di resistenza a un pubblico ufficiale in concorso, con l’aggravante della recidiva.
Contro questa decisione, la difesa dell’imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di “omessa motivazione”. In particolare, si contestava al giudice di merito di non aver adeguatamente spiegato perché non avesse applicato l’articolo 129 del codice di procedura penale, che impone al giudice di pronunciare una sentenza di proscioglimento se ne ricorrono i presupposti, anche in sede di patteggiamento.
Il Ricorso Patteggiamento e la Normativa di Riferimento
Il cuore della questione risiede nell’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Essi includono:
* L’espressione della volontà dell’imputato viziata da violenza, minaccia o errore.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
La difesa sosteneva che la mancata valutazione di un’eventuale causa di proscioglimento costituisse un vizio procedurale sufficiente a giustificare il ricorso. Tuttavia, la Suprema Corte ha adottato un’interpretazione molto più restrittiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, seguendo una procedura semplificata prevista dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., applicabile quando un’impugnazione è palesemente infondata.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte è netta e lineare: il motivo di doglianza sollevato dalla difesa – l’omessa motivazione sulla mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p. – non è incluso nell’elenco tassativo previsto dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché la legge non contempla questa specifica ragione tra quelle valide per impugnare una sentenza di patteggiamento, il ricorso non può essere esaminato nel merito.
Questa interpretazione rigorosa serve a preservare la natura stessa del patteggiamento, che è un accordo deflattivo del contenzioso. Ammettere motivi di ricorso non espressamente previsti ne snaturerebbe la funzione, trasformandolo in un’anticamera per ulteriori gradi di giudizio.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione ha due conseguenze immediate per il ricorrente. In primo luogo, la condanna al pagamento delle spese processuali. In secondo luogo, il versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria prevista per chi adisce la Suprema Corte con ricorsi manifestamente inammissibili.
A livello più generale, questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: chi sceglie la via del patteggiamento accetta una significativa limitazione del proprio diritto di impugnazione. È possibile contestare la sentenza solo per vizi specifici e gravi, elencati dalla legge, e non per aspetti discrezionali o motivazionali del giudice che ha ratificato l’accordo. Gli avvocati devono quindi informare chiaramente i propri assistiti che l’accordo sulla pena comporta una quasi definitiva rinuncia a future contestazioni.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca in modo tassativo e limitato i motivi per cui si può ricorrere contro una sentenza di patteggiamento.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte.
La mancata motivazione sul proscioglimento è un valido motivo per ricorrere contro un patteggiamento?
No, secondo questa ordinanza, la doglianza relativa all’omessa motivazione sulla possibilità di proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi di ricorso consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e pertanto rende il ricorso inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 227 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 6 Num. 227 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/11/2023
ORDINANIZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME n. in Marocco 31/03/1990 avverso la sentenza n. 8213/23 del Tribunale di Milano del 26/05/2023
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME
rilevato
che il Tribunale di Milano in composizione monocratica, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di NOME la pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 110, 337, 99, quarto comma, cod. pen.;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso la difesa dell’imputato deducendo vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen. ed all’eventuale suo proscioglimento dall’addebito;
che è stato, pertanto, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.;
che alla dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila
P. Q. m.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 2 novembre 2023
Il consiglier
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