Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? L’Analisi della Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è una procedura che consente di definire rapidamente un processo penale. Tuttavia, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono molto ristrette. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce sui precisi limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e perché un’impugnazione basata sull’errata qualificazione giuridica del fatto viene dichiarata inammissibile.
I Fatti del Caso: L’Appello contro la Sentenza di Patteggiamento
Il caso in esame ha origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Milano. La condanna riguardava una violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990). L’imputato, tramite il suo difensore, sosteneva che il giudice di merito avesse commesso un errore nella qualificazione giuridica dei fatti. A suo avviso, la condotta avrebbe dovuto essere inquadrata in un’ipotesi di reato meno grave, prevista dal comma 5 dello stesso articolo.
La Decisione della Corte: La Stretta sui Motivi del Ricorso Patteggiamento
La Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, così come modificato dalla Legge n. 103/2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa norma ha introdotto un elenco tassativo e molto restrittivo dei motivi per cui è possibile presentare un ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
Il Principio di Diritto: I Limiti dell’Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
I giudici hanno sottolineato che, a seguito della riforma, il ricorso patteggiamento è consentito solo per questioni specifiche, quali:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato di patteggiare.
2. Mancata correlazione tra l’accusa formulata e la sentenza emessa.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo sollevato dal ricorrente, pur rientrando nominalmente nella categoria dell'”errata qualificazione giuridica”, non era sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
Le Motivazioni
La Corte ha specificato che la possibilità di contestare la qualificazione giuridica in sede di legittimità è circoscritta a casi eccezionali. Non basta semplicemente prospettare una diversa e più favorevole interpretazione dei fatti. È necessario che la qualificazione giuridica data dal giudice nella sentenza di patteggiamento sia “palesemente eccentrica” rispetto a quanto descritto nel capo d’imputazione. In altre parole, l’errore deve essere macroscopico, evidente e immediatamente percepibile dalla semplice lettura degli atti, senza la necessità di alcuna indagine di merito. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto che tale palese eccentricità non sussistesse, rendendo di fatto la doglianza una richiesta di rivalutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato che mira a preservare la natura deflattiva e rapida del patteggiamento. La decisione serve da monito: chi accetta di patteggiare rinuncia in larga misura al diritto di impugnazione, che rimane garantito solo per vizi gravi e palesi. L’impugnazione non può diventare uno strumento per rimettere in discussione a posteriori la convenienza dell’accordo raggiunto con la pubblica accusa. Pertanto, la scelta di accedere a questo rito speciale deve essere attentamente ponderata, con la piena consapevolezza dei suoi effetti preclusivi sui successivi gradi di giudizio.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un numero limitato di motivi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come problemi relativi al consenso, all’errata qualificazione giuridica palese, all’illegalità della pena o alla mancanza di correlazione tra accusa e sentenza.
In quali casi si può contestare la qualificazione giuridica del fatto in un ricorso patteggiamento?
Si può contestare solo quando la qualificazione giuridica data nella sentenza risulta, con indiscussa immediatezza, “palesemente eccentrica” rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Non è sufficiente proporre una diversa interpretazione giuridica più favorevole.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di patteggiamento diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso specifico con una sanzione di quattromila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1133 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1133 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il 08/01/2001
avverso la sentenza del 21/12/2023 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME-aoui Ossiama ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea qualificazione giuridica del fatto che si sostiene sarebbe dovuto rientrare nell’ambito del comma 5 della citata disposizione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n del 08/01/2018, COGNOME, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della Cassa delle ammende. somma di euro quattromila in favore della
Così deciso il 17 settembre 2024