Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1133 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1133 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/12/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Milano per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ritenuto che il motivo sollevato (Erronea qualificazione giuridica del fatto che si sostiene sarebbe dovuto rientrare nell’ambito del comma 5 della citata disposizione) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Considerato che, in tema di patteggiamento, anche a seguito dell’introduzione dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis, Sez. 6, ord. n del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252), evenienza non rinvenibile nel caso che occupa;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della Cassa delle ammende. somma di euro quattromila in favore della
Così deciso il 17 settembre 2024