Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso? La Cassazione Fissa i Paletti
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate e tecnicamente complesse della procedura penale. Sebbene il patteggiamento sia un accordo tra accusa e difesa per definire il processo con una pena concordata, la legge prevede dei casi limitati in cui la sentenza può essere impugnata. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a precisare i confini di questa possibilità, chiarendo quando un’impugnazione può essere considerata ammissibile e quando, invece, è destinata a fallire.
I Fatti del Caso
Il caso nasce dalla decisione del Tribunale di Crotone, che aveva applicato a un imputato una pena concordata (patteggiamento) per i delitti di cui agli artt. 23 della Legge 110/75 (in materia di armi) e 648 del codice penale (ricettazione). La pena era stata fissata in due anni, otto mesi e otto giorni di reclusione, oltre a una multa di 8.089 euro.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando diverse questioni. In primo luogo, lamentava l’erronea applicazione dell’art. 648 c.p., sostenendo che la condotta di ricettazione fosse già assorbita e sanzionata dalla norma speciale in materia di armi. In secondo luogo, contestava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la carenza di motivazione sull’entità della pena.
Ricorso Patteggiamento: L’Analisi della Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una lezione chiara sui limiti dell’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. Il fulcro della decisione ruota attorno all’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
I Limiti dell’Impugnazione dopo la Riforma Orlando
La Corte ha ricordato che, a seguito della cosiddetta Riforma Orlando (L. 103/2017), il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è consentito solo per un numero chiuso di motivi. Tra questi vi è l'”erronea qualificazione del fatto”.
Tuttavia, la giurisprudenza costante, qui ribadita, ha specificato che questa nozione ha un’accezione molto ristretta. Non basta un semplice disaccordo sull’interpretazione della norma applicata. Per poter validamente contestare la qualificazione giuridica in sede di ricorso patteggiamento, è necessario che l’errore sia palese, macroscopico e immediatamente percepibile dalla lettura del capo di imputazione. In altre parole, la qualificazione data dal giudice deve essere “palesemente eccentrica” rispetto ai fatti contestati.
Nel caso di specie, l’imputato non denunciava un errore così evidente, ma sollevava questioni interpretative complesse sul rapporto tra due norme penali. Questo tipo di doglianza, secondo la Corte, costituisce un “errore valutativo in diritto” che non emerge con immediatezza e, pertanto, non rientra nei ristretti limiti di ammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione è netta: consentire un’analisi approfondita su questioni di diritto complesse snaturerebbe la funzione del patteggiamento, che è quella di definire rapidamente il processo sulla base di un accordo. L’impugnazione è un rimedio eccezionale, riservato a vizi macroscopici che minano la legalità stessa dell’accordo. Poiché i motivi del ricorrente richiedevano una valutazione giuridica complessa e non un semplice riscontro di un errore palese, il ricorso è stato giudicato inammissibile.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma un orientamento consolidato: l’accesso al ricorso patteggiamento è una porta stretta. La contestazione della qualificazione giuridica del fatto è un’opzione praticabile solo in casi di errori evidenti e indiscutibili. Per tutte le altre questioni interpretative, l’accordo tra le parti suggellato dal giudice diventa definitivo. La decisione ha comportato per il ricorrente non solo la conferma della pena, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende, a causa dell’evidente inammissibilità della sua impugnazione.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No, l’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente elencati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, come l’erronea qualificazione giuridica del fatto, l’illegalità della pena o la mancata concessione della sospensione condizionale.
Cosa si intende per ‘erronea qualificazione del fatto’ ai fini del ricorso contro un patteggiamento?
Si intende un errore di classificazione giuridica che sia palese, immediatamente riconoscibile e ‘eccentrico’ rispetto al contenuto del capo di imputazione. Non rientrano in questa categoria i supposti errori valutativi di diritto che richiedono un’analisi giuridica complessa.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende. Nell’ordinanza in esame, tale somma è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45945 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45945 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME COGNOME nato a CROTONE il 07/01/1994
avverso la sentenza del 13/06/2024 del TRIBUNALE di CROTONE
dato-avviso-ate parti;
udita la la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
91,
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Crotone con sentenza del 13 giungo 2024 applicava a COGNOME la pena concordata ex art. 444 cod. proc. pen. di anni due mesi otto e giorni otto di reclusione e 8.089 euro di multa per i delitti di cui agli artt. 23 L. 110/75 e 648 cod. pen.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso l’imputato tramite il difensore di fiducia, lamentando l’ultronea applicazione dell’art. 648 cod. pen., che sanziona una condotta già ricompresa nella fattispecie di cui all’art. 23 L. 110/75.
Il ricorrente lamentava anche la mancata concessione delle attenuanti generiche e l’omessa motivazione circa l’entità del trattamento sanzionatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nessuno dei motivi di ricorso rientra nelle ipotesi di cui all’art. 448 co. 2 bis cod. proc. pen., né la ritenuta insussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen. può essere fatta rientrare nell’ipotesi di erronea qualificazione del fatto.
Come da costante insegnamento di questa Corte, infatti, che qui si intende riprendere e ribadire, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. (Sez. 5 -n. 33145 del 08/10/2020 Rv. 279842).
Nel caso in esame è evidente che il ricorrente denunci dei supposti errori valutativi in diritto che non risultano evidenti dalla contestazione.
2 .All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 24/10/2024