Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15376 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15376 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/04/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2024 del GIP TRIBUNALE di LODI
•zlato avviso alle parti;ì
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza indicata in epigrafe, il G.I.P. del Tribunale d Lodi, in applicazione della pena su richiesta delle parti, ha condannatc NOME e NOME alla pena di anni 4 di reclusionE ed euro 18.000,00 di multa per i reati di cui agli artt. 99, 81, comma 2, 110 cod.pen., 73, comma 1, D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
NOME COGNOME propone due ricorsi avverso la sentenza del Tribt nale. Con il primo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art.133 cod.pen. Con il secondo lamenta l’erronea qualificazionf giuridica del fatto. NOME propone ricorso avverso la sentenza del Tribunale lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione a l’art. 133 cod. pen.
I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610 co.5-bis cod.proc.pen. in quanto propost avverso sentenza applicativa di pena (art. 444 cod.proc.pen.), richiesto dopo il 3.08.2017. Il primo ricorso di NOME ed il ricorso di NOME sonc proposti per motivi indeducibili ai sensi dell’art. 448, comma 2 bis cod.pn c.pen. in quanto non riguardanti motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la ;entenz all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della per a o de misura di sicurezza. Il motivo proposto da COGNOME con il secondo ricorso è manifestamente infondato. Con specifico riferimento al tema del ri :orso, va tenuto presente che in considerazione del rito prescelto la pos ;ibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione i lel fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione ri ;ulti, c indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al conto nuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, come nel caso in esame, errori valui ativi non evidenti dal testo (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279 42; Sez. 3, n. 23150 del 17/4/2019, COGNOME; Sez. 1, n. 15553 del 2C /3/2018, COGNOME, Rv. 272619).
A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di cc lpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 dE I 13. 06. 2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del proco ,dimento
consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misur, i indica in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d( Ile s processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore de la Cass
delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 2 aprile 2025.