Ricorso Patteggiamento: i Limiti Tassativi per l’Impugnazione in Cassazione
Il ricorso patteggiamento rappresenta una delle questioni più delicate e tecnicamente complesse della procedura penale. Sebbene l’accordo sulla pena offra vantaggi in termini di celerità processuale e riduzione della sanzione, le possibilità di impugnare la sentenza che ne deriva sono estremamente limitate. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ribadisce con chiarezza quali sono i confini invalicabili per chi intende contestare un patteggiamento, pena l’inammissibilità del ricorso e ulteriori conseguenze economiche.
Il Caso in Esame
Due persone, a seguito di un’indagine per reati legati agli stupefacenti in concorso, avevano optato per il rito del patteggiamento, ottenendo una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti da parte del GIP del Tribunale. Non soddisfatte dell’esito, le due imputate, tramite il proprio difensore, hanno presentato ricorso per cassazione, lamentando una generica “violazione di legge” e un “vizio di motivazione”.
La Normativa sul Ricorso Patteggiamento
Il punto cruciale della vicenda risiede nell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta “Riforma Orlando” (Legge n. 103/2017). Questa norma ha drasticamente ristretto i motivi per cui l’imputato e il Pubblico Ministero possono presentare ricorso contro una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di deflazionare il carico della Corte di Cassazione, impedendo ricorsi basati su motivi generici e non specificamente previsti.
I motivi ammessi sono tassativi e circoscritti a:
1. Vizi della volontà: problemi legati all’espressione del consenso da parte dell’imputato.
2. Difetto di correlazione: una sentenza che non corrisponde a quanto concordato tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica: un’errata classificazione del reato.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: l’applicazione di una sanzione non prevista dalla legge o in misura superiore al massimo consentito.
Qualsiasi altro motivo, inclusa una generica contestazione della motivazione o una violazione di legge non riconducibile ai punti precedenti, è escluso.
La Decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione, in linea con il suo consolidato orientamento, ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici hanno sottolineato che i motivi proposti dalle ricorrenti – una generica violazione di legge e un vizio di motivazione – non rientravano in alcuna delle categorie tassativamente elencate dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte è netta e si basa su un’interpretazione letterale e rigorosa della norma. I giudici hanno ribadito che la riforma del 2017 ha creato un sistema chiuso: o il motivo del ricorso rientra perfettamente in una delle quattro caselle previste, oppure il ricorso è destinato all’inammissibilità. Contestare un patteggiamento adducendo vizi generici non è più possibile. Questa scelta legislativa, confermata dalla giurisprudenza, mira a valorizzare la natura negoziale del patteggiamento, considerandolo un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, acquista una stabilità quasi definitiva, salvo vizi eccezionali e specifici.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante per gli operatori del diritto. Chi intende impugnare una sentenza di patteggiamento deve condurre un’analisi estremamente scrupolosa per verificare se le proprie doglianze possano essere inquadrate in uno dei motivi tassativamente previsti. Un ricorso patteggiamento basato su argomentazioni generiche o diverse da quelle consentite è destinato a un esito sfavorevole, con la conseguenza non solo di vedere confermata la sentenza, ma anche di essere condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie ammontava a quattromila euro per ciascuna ricorrente.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale limita i motivi di ricorso a casi specifici e tassativamente indicati, escludendo impugnazioni basate su motivi generici.
Quali sono i motivi validi per impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi validi, secondo la legge, sono esclusivamente quelli attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Come nel caso esaminato, questa dichiarazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13729 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13729 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 25/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA il 20/07/1978
NOME nato a ALFANO il 04/10/1977
avverso la sentenza del 25/10/2024 del GIP TRIBUNALE di FROSINONE
dato a GLYPH o alle parti;
udita larelazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno presentato ricorso avverso la sentenza del Gip Tribunale di Frosinone del 25 ottobre 2024, con la quale è sta loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ai reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1, D.P.R 309/90.
L’unico motivo proposto da ciascuna ricorrente, mediante proprio difensore, con cui viene dedotta violazione di legge e vizio di motivazione, è inammissibile. sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giu 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazio contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per mo attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto di correl tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’i della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso cassazione con cui si deducano vizi di violazione di legge differenti da qu tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 d 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME Rv. 278337-01; Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
Alla dichiarazione di inammissibilità, che può essere dichiarata senza formalit ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod.proc.pen., segue la condanna delle ricorr al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro quattromila ciascuna.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spes processuali e della somma di euro quattromila ciascuna in favore della cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2025.