Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13469 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13469 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/03/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA NOME COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/10/2024 del GIP TRIBUNALE di PERUGIA
[dato avviso alle part 7 17A
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME hanno proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il GUP presso il Tribunale di Perugia ha applicato la pena, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., in relazione al reato previsto dall’art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
Il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura in relazione all’art.610, comma 5bis, cod.proc.pen..
Difatti, l’unico motivo articolato nei rispettivi ricorsi attiene alla generica ordine alla mancata verifica delle condizioni per una pronuncia assolutoria ai sensi dell’art.129 cod.proc.pen..
Peraltro, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l’art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ordinanza n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro quattromila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso 1’11 marzo 2025