Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1325 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1325 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2024
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 1467/2024
NOME COGNOME
CC Ð 28/11/2024
NOME COGNOME
R.G.N. 21657/2024
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Pesaro il 17 febbraio 1973;
avverso la sentenza del 10 aprile 2024 del Tribunale di Pesaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale il Tribunale di Pesaro, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ad NOME COGNOME la pena complessiva di anni uno e mesi due di reclusione ed euro tremila di multa (pena integralmente sostituita, ai sensi dellÕart. 545bis cod. proc. pen., con 840 ore di lavori di pubblica utilitˆ) disponendo contestualmente la confisca del denaro in sequestro.
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕimputato, si compone di due motivi dÕimpugnazione.
2.1. Il primo, formulato in termini di violazione di legge (in relazione allÕart. 166 TUF), censura il disposto aumento della pena a titolo di continuazione. La norma incriminatrice, sostiene la difesa, prevede una pluralitˆ di fattispecie di reato, ma, alla commissione di più condotte (fra quelle indicate alle lettere A, B, C e C-bis), non consegue il perfezionamento di una pluralitˆ di reati, per cui, anche in presenza di una pluralitˆ di condotte, il reato rimane unico.
A riscontro della correttezza dellÕassunto, la stessa formulazione del capo dÕimputazione, nel quale non si parla di ÒreatiÓ (ma di ÒreatoÓ), nŽ si richiama, fra le norme indicate, lÕart. 81 del codice penale.
Ne consegue, pertanto, lÕillegalitˆ della pena applicata, determinata, appunto, prevedendo un aumento a titolo di continuazione.
2.2. Il secondo deduce la radicale mancanza di motivazione in ordine alla tipologia di confisca adottata e alle ragioni per le quali è stata disposta lÕapprensione del denaro. Motivazione che, invece, doveva essere resa proprio in ragione della facoltativitˆ della misura.
1. Il ricorso è inammissibile.
Per come si è detto, con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce lÕillegalitˆ della pena applicata, in ragione dellÕaumento disposto a titolo di continuazione tra più reati in realtˆ inesistenti (stante lÕunicitˆ dellÕincriminazione prevista nellÕart. 166 TUF).
LÕassunto difensivo, per come formulato, è indeducibile (avverso una sentenza definita con il rito del patteggiamento) ed è anche manifestamente infondato.
Sotto tale ultimo profilo, a prescindere dalla natura della norma incriminatrice, lÕart. 176 TUF (se essa preveda un’unica o più fattispecie di reato che possono concorrere), ci˜ che rileva è, da un canto, lÕoggettiva pluralitˆ delle condotte tenute , sia nella dimensione fattuale (dato che giˆ in sŽ impone lÕapplicazione della disciplina di cui allÕart. 81 cod. pen.), sia sotto il profilo della duplice qualitˆ rivestita dal ricorrente e dei soggetti coinvolti (coordinatore per lÕItalia della RAGIONE_SOCIALE International e socio e collaboratore della RAGIONE_SOCIALE; dallÕaltro, comunque, la legalitˆ complessiva della pena concordata (unico profilo deducibile, sotto il profilo sanzionatorio), in quanto conforme
alla volontˆ delle parti e non esorbitante i limiti edittali previsti per il reato contestato (anche a volerlo considerare unitario), potendosi considerare illegale soltanto quella non prevista dall’ordinamento giuridico e, quindi, eccedente, per specie e quantitˆ, i limiti previsti dalla legge. Dato non solo non sussistente in concreto (essendo il limite massimo edittale previsto per il reato contestato pari ad otto anni di reclusione ed euro diecimila di multa), ma neanche allegato nella prospettazione difensiva.
Ugualmente indeducibile è il secondo motivo di censura.
Il ricorrente, per come si è detto, ha concordato la pena con il Pubblico Ministero e tanto, ai sensi dellÕart. 448 cod. proc. pen., limita la ricorribilitˆ per cassazione ai soli motivi attinenti allÕespressione della volontˆ dellÕimputato, al difetto di correlazione tra richiesta e la sentenza, allÕerronea qualificazione giuridica e allÕillegalitˆ della pena. Laddove, in concreto, si deduce solo un vizio motivazionale in ordine allÕapplicazione della confisca, essa stessa, per come esplicitamente evidenziato dalla Corte (e non specificamente contestato dal ricorrente) oggetto dellÕaccordo.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso il 28 novembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME