Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile? La Visione della Cassazione
Il patteggiamento è uno strumento processuale che consente di definire il processo penale con un accordo sulla pena, ma quali sono i limiti per impugnare la sentenza che ne deriva? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, sottolineando la natura tassativa dei motivi di impugnazione e le severe conseguenze in caso di inammissibilità. Analizziamo insieme questa importante decisione per capire meglio le regole del gioco.
Il Caso: Appello contro una Sentenza di Patteggiamento
Un soggetto, condannato per il reato di rapina aggravata in concorso a seguito di un accordo sulla pena (patteggiamento), ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione. Il motivo principale della sua doglianza era l’omesso accertamento da parte del giudice di merito riguardo all’eventuale presenza di cause di non punibilità o di estinzione del reato, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale. In sostanza, il ricorrente lamentava un vizio nella motivazione della sentenza, sostenendo che il giudice non avesse adeguatamente verificato la possibilità di un proscioglimento prima di ratificare l’accordo.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento secondo la Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile, basando la sua decisione su un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale. La chiave di volta è l’articolo 448-bis del codice di procedura penale, che elenca in modo tassativo e non ampliabile i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento.
L’Irrilevanza del Vizio di Motivazione
La Corte ha specificato che il difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato non rientra nel novero dei casi previsti dalla legge. Il legislatore, con l’introduzione dell’art. 448-bis, ha voluto limitare drasticamente le possibilità di impugnazione per dare stabilità e certezza agli accordi raggiunti tra accusa e difesa. Pertanto, lamentare una motivazione carente o sintetica su questo punto non costituisce un valido motivo di ricorso. La Corte ha inoltre osservato che, nel caso di specie, una motivazione, seppur sintetica, era comunque presente nel provvedimento impugnato.
Le Conseguenze della Dichiarazione di Inammissibilità
Come diretta conseguenza della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma significativa, ritenuta equa dalla Corte, a favore della Cassa delle Ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o non consentiti dalla legge.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla precisa volontà del legislatore di circoscrivere l’appello contro le sentenze di patteggiamento. L’elenco fornito dall’art. 448-bis c.p.p. è esclusivo e non ammette interpretazioni estensive. Consentire un ricorso per un vizio di motivazione come quello lamentato significherebbe eludere lo scopo della norma, che è quello di rendere definitive le sentenze frutto di un accordo, salvo vizi eccezionali e specificamente previsti. Il patteggiamento, essendo un accordo, presuppone una parziale rinuncia alle garanzie del dibattimento in cambio di uno sconto di pena, e questa logica si estende anche al sistema delle impugnazioni.
Le conclusioni
La decisione in esame rappresenta un monito importante: il ricorso patteggiamento è un’azione legale con margini di manovra molto stretti. Prima di intraprendere questa strada, è fondamentale verificare scrupolosamente che i motivi di doglianza rientrino in una delle specifiche categorie ammesse dalla legge. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere il proprio ricorso respinto, ma anche di incorrere in sanzioni economiche rilevanti. La scelta di patteggiare deve essere ponderata, tenendo conto che le possibilità di rimetterla in discussione sono estremamente limitate.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per un difetto di motivazione del giudice?
No, secondo la Corte di Cassazione, il difetto di motivazione del giudice sull’insussistenza delle condizioni per un proscioglimento immediato (ex art. 129 c.p.p.) non rientra tra i motivi tassativi per i quali è possibile proporre ricorso avverso una sentenza di patteggiamento, come stabilito dall’art. 448-bis c.p.p.
Quali sono le conseguenze se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.
Perché i motivi per ricorrere contro un patteggiamento sono così limitati?
La legge (art. 448-bis c.p.p.) elenca in modo tassativo le ipotesi di ricorso per garantire la stabilità delle sentenze emesse a seguito di un accordo tra le parti, limitando le possibilità di impugnazione a vizi specifici e gravi, escludendo questioni di merito o vizi di motivazione generici.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 19664 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 11/04/2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 19664 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 11/04/2025
R.G.N. 7906/2025
SANDRA RECCHIONE
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da:
Atoui NOME COGNOME nato a VERONA il 16/01/2006 avverso la sentenza del 10/01/2025 del GIP TRIBUNALE di Verona udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME Ricorso trattato de plano.
RITENUTO IN FATTO
Nell’interesse di NOME COGNOME Ł stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Verona emessa il 10/01/2025, applicativa della pena richiesta dalle parti in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, secondo e terzo comma, n.1, cod. pen., eccependosi l’omesso accertamento dell’esclusione di ipotesi di non punibilità o estinzione del reato ex art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Ai sensi dell’art. 448 – bis cod. proc. pen. (introdotto con l.103/2007, entrato in vigore a decorrere dal 03/08/2007, e, quindi, applicabile alla fattispecie in esame), le ipotesi per proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento sono tassative e dal novero dei casi Ł escluso il difetto di motivazione del giudice in ordine all’insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (motivazione peraltro presente, sia pure in termini sintetici, nel provvedimento impugnato; sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, COGNOME, Rv. 276509).
I rilievi sull’entità della pena applicata – su richiesta delle parti – e sulla qualificazione giuridica della fattispecie sono del tutto generici.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro
tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 11/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME