Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19222 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19222 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a CROTONE il 18/12/1991 NOME nato a CROTONE il 29/01/2002
avverso la sentenza del 29/01/2025 del GIUDICE COGNOME PRELIMINARE di COGNOME
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Gup del Tribunale di Crotone ha applicato loro la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 co. 3 e 4, d.P.R 309/1990 per avere realizzato e coltivato una coltivazione di cannabis indica dalla quale era possibile ricavare 33.728 dosi medie singole, deducendo, con unico motivo, vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto contestato nella previsione di cui all’art. 73, co. 5, d.P.R. citato.
Il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivo non proponibile in sede di legittimità.
Con riferimento all’unico motivo di ricorso proposto dall’imputato, va premesso che, trattandosi di sentenza che ha ratificato l’accordo proposto successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 50, legge n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correl zione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto all’illegalità della pena o della misura di sicurezza»).
Al riguardo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1, comma 50 della legge 23 giugno 2017 n. 103, l’erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell’impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, in motivazione la Corte ha precisato che la verifica sull’osservanza della previsione contenuta nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen. deve essere condotta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso).
Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso emerge chiaramente che l’imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un’ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica.
Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili “senza formalità” ai sensi del disposto dell’art. 610, co. 5, cod. proc. pen. con conseguente
condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – non sussistendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in
favore della Cassa delle ammende per ciascuno.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila ciascuno in favore
della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 maggio 2025
INDIRIZZO sigliera est.
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