Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19221 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19221 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il 21/04/1995 COGNOME nato il 15/01/1991
avverso la sentenza del 13/11/2024 del GIP TRIBUNALE di TERAMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno presentato ricorso avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Teramo del 13 novembre 2024, con la quale è stata loro applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al reato di c agli artt. 110 cod. pen. e 73, co. 1, d.P.R. n. 309/1990 per avere detenuto a fini di spaccio un panetto del peso di kg 1,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina oltre che nove dosi già confezionate occultate all’interno di due autovetture, commesso in Tortoreto (Te) il 20 maggio 2024.
Rilevato che il motivo con il quale nei rispettivi ricorsi si deduce il vizio motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e alla congruità del trattamento sanzionatorio sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato stesso, al difetto d correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano, come nel caso di specie, vizi di violazione di legge differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis (ex plurimis, Sez. 5, n. 19425 del 19/04/2021, Coco, in motivazione; Sez. 6, n. 1032 del 7/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278337-01;Sez. F, n. 28742 del 25/8/2020, Messnaoui, Rv. 279761-01).
Inoltre il primo rilievo difensivo è palesemente contraddetto dal contenuto della pronuncia con cui si richiama espressamente l’art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, esponendo le risultanze investigative che hanno condotto alla pronuncia resa.
Quanto al secondo profilo, il giudice, valutato l’accordo per l’applicazione della pena lo ha ritenuto congruo rispetto all’imputazione contestata e la difesa non prospetta alcun profilo di illegalità della pena proposta.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle
ammende della somma di euro quattromila ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2025
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