Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 24243 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 24243 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a COSENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2024 del GIP TRIBUNALE di COSENZA
ictard avviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Cosenza in relazione al reato di cui 309/1990.
L’esponente deduce l’erroneità della qualificazione giuridica del fatto in ordine per la continuazione, pari a giorni 15, in relazione alla contestazione riguardante illecita di hashish, oltre che alla detenzione di eroina.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art 5-bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la applicazione della pena ex artt. 444 e sg. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sen qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sic comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17). Ciò premesso, la giu di questa Corte è costante nel ritenere che la possibilità di ricorrere per cassazi ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giu contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabil qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (Sez. 2, n. 14377 del 3 Rv. 281116 – 01; Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023 – 01).
Orbene, é agevole rilevare che non ricorre alcun caso di errore manifesto, rigu contestazione una rilevante ipotesi di detenzione illecita (886 gr di eroina pari a o unitamente ad altre due dosi di hashish, riconducibile al medesimo contesto; di talc richiesta dell’imputato aveva espressamente ad oggetto anche l’aumento pari a giorn continuazione interna.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ri al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, determinat equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2024
Il JConsialiere estensore
Il Pres ente