Ricorso Patteggiamento: Quando si Può Contestare l’Errore Giuridico?
Il ricorso patteggiamento rappresenta un’area del diritto processuale penale di grande interesse, specialmente dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 103/2017. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 6965/2024) ci offre l’opportunità di approfondire i limiti di impugnazione di una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, con un focus specifico sulla contestazione dell’erronea qualificazione giuridica del fatto.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Velletri. La condanna riguardava il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 1, del d.P.R. 309/1990.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione basandosi su un unico motivo: l’erronea qualificazione giuridica del fatto. Secondo la difesa, la condotta contestata avrebbe dovuto essere inquadrata nella fattispecie di lieve entità, prevista dal comma 5 dello stesso articolo, che comporta un trattamento sanzionatorio notevolmente più mite.
I Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fondando la propria decisione sull’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la cosiddetta “Riforma Orlando”, ha ristretto significativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. In particolare, il ricorso può essere proposto solo per motivi attinenti a:
*   Vizi nella formazione della volontà dell’imputato;
*   Difetto di correlazione tra l’accusa e la sentenza;
*   Erronea qualificazione giuridica del fatto;
*   Illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il vizio denunciato dal ricorrente rientrava, apparentemente, in una delle categorie ammesse. Tuttavia, la giurisprudenza ha da tempo chiarito la portata di questa specifica previsione.
Le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha specificato che la possibilità di presentare un ricorso patteggiamento per “erronea qualificazione giuridica del fatto” è circoscritta a ipotesi ben precise. Non basta una mera opinabilità sulla classificazione del reato. È necessario, invece, che l’errore sia “manifesto”.
Un errore è considerato manifesto quando la qualificazione giuridica data nella sentenza risulta, con “indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità”, palesemente eccentrica e anomala rispetto al contenuto del capo di imputazione. In altre parole, l’errore deve balzare agli occhi senza la necessità di un’analisi complessa o di un’interpretazione alternativa dei fatti.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che la scelta tra la fattispecie ordinaria di spaccio (comma 1) e quella di lieve entità (comma 5) non costituisse un errore manifesto, ma rientrasse in una valutazione discrezionale basata sugli elementi raccolti, valutazione che, con l’accordo sul patteggiamento, l’imputato ha sostanzialmente accettato. Pertanto, il motivo di ricorso non superava la soglia di ammissibilità prevista dalla legge.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio consolidato: l’istituto del patteggiamento implica una forma di accettazione del rischio processuale e una rinuncia a far valere determinate contestazioni. L’impugnazione successiva è un rimedio eccezionale, non una terza via per ridiscutere nel merito l’accordo già raggiunto e ratificato dal giudice.
Per gli operatori del diritto e per gli imputati, la lezione è chiara: la scelta di patteggiare deve essere ponderata attentamente, con la consapevolezza che le possibilità di rimettere in discussione la sentenza sono estremamente limitate. Un ricorso basato sulla qualificazione giuridica avrà successo solo di fronte a un errore macroscopico e inequivocabile, non quando si tratta di una diversa, ma plausibile, interpretazione della vicenda processuale. La decisione della Corte ha comportato non solo la conferma della sentenza, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua somma alla Cassa delle ammende, a sottolineare la temerarietà di un’impugnativa priva dei presupposti di legge.
 
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è possibile solo per un numero limitato di motivi espressamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come vizi della volontà, difetto di correlazione accusa-sentenza, illegalità della pena o, come nel caso di specie, per un’erronea qualificazione giuridica del fatto.
Cosa si intende per ‘errore manifesto’ nella qualificazione giuridica del fatto?
Per la Cassazione, un errore è ‘manifesto’ quando la qualificazione giuridica adottata dal giudice è palesemente eccentrica ed errata rispetto ai fatti descritti nell’imputazione, in modo immediatamente evidente e senza margini di opinabilità. Una semplice diversa interpretazione giuridica non è sufficiente.
Quali sono le conseguenze se il ricorso contro un patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Se il ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza di patteggiamento diventa definitiva. Inoltre, come stabilito dalla Corte in questo caso, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6965 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 6965  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VELLETRI
Fa- t V a ft
– udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO ED IN DIRITTO
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Velletri per il reato i continuazione di cui all’art. 73, comma 1, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 5, 9 e 12 dell’imputazione)
Con l’unico motivo deduce l’erronea qualificazione giuridica del fatto che andava invece sussunto nella fattispecie di cui all’art. 73, comma 5, d.p.r. 309 del 1990.
Il ricorso é inammissibile.
Ed invero, a norma dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tr accusa e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato.
La possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (ex multis Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116), ipotesi che non è ravvisabile nel caso di specie.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura indicata in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14.12.2023