Ricorso patteggiamento: i motivi ammessi dopo la Riforma Orlando
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento fondamentale nel nostro sistema processuale penale, ma quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, soprattutto alla luce delle modifiche introdotte dalla Riforma Orlando. La decisione sottolinea come non tutti i vizi possano essere fatti valere in sede di legittimità, delineando un perimetro ben preciso per le impugnazioni.
I Fatti del Caso
Un imputato, dopo aver concordato una pena con il Pubblico Ministero per un reato di furto commesso all’interno di un esercizio commerciale, vedeva la sua richiesta ratificata dal Tribunale. Successivamente, decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un vizio procedurale: la mancanza della querela, considerata una condizione di procedibilità necessaria per quel tipo di reato. Con un unico motivo di ricorso, l’imputato sosteneva che il giudice non avrebbe potuto applicare la pena in assenza di tale atto fondamentale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno stabilito che il motivo sollevato dall’imputato non rientrava tra quelli per cui è consentito impugnare una sentenza di patteggiamento. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende, data l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Le Motivazioni: i limiti al ricorso patteggiamento
La Corte ha basato la sua decisione sull’interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, così come modificato dalla cosiddetta Riforma Orlando. Questa norma ha introdotto una limitazione significativa ai motivi per cui si può presentare un ricorso patteggiamento in Cassazione.
La Riforma Orlando e l’art. 448 c.p.p.
La legge ha stabilito che, per le richieste di patteggiamento formulate dopo il 3 agosto 2017, l’appello è consentito solo per motivi che riguardano:
1. L’espressione della volontà dell’imputato (vizi del consenso).
2. L’errata qualificazione giuridica del fatto.
3. L’illegalità della pena applicata.
Il motivo sollevato dal ricorrente, ovvero la mancanza di una condizione di procedibilità come la querela, non rientra in nessuna di queste categorie. Si tratta di un vizio processuale che, secondo la Corte, non può essere fatto valere dopo aver volontariamente scelto la via del patteggiamento e aver implicitamente rinunciato a contestare le prove e gli aspetti procedurali del caso.
Il Ruolo del Giudice nel Patteggiamento
La Cassazione ha inoltre ricordato che il giudice, nel ratificare l’accordo di patteggiamento, compie una valutazione fondamentale: verifica che non sussistano le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’articolo 129 c.p.p. (ad esempio, perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso). Questa valutazione, seppur con una motivazione sintetica, è sufficiente a superare le questioni procedurali non sollevate dalle parti. Accettando il patteggiamento, l’imputato accetta anche la valutazione del giudice e rinuncia a contestazioni di questo tipo.
Conclusioni: Cosa Imparare da questa Ordinanza
Questa ordinanza offre un importante insegnamento: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze processuali rilevanti. Chi opta per questo rito alternativo deve essere consapevole che le possibilità di impugnazione sono estremamente limitate. Questioni come la mancanza della querela o altri vizi procedurali devono essere sollevate prima e non possono essere utilizzate come ‘ancora di salvezza’ in Cassazione. La Riforma Orlando ha voluto rafforzare la stabilità delle sentenze di patteggiamento, e questa pronuncia ne è una chiara conferma, ribadendo che il ricorso patteggiamento è un rimedio eccezionale e non uno strumento per rimettere in discussione l’intero processo.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento?
No. Dopo la Riforma Orlando, il ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per motivi specifici: vizi del consenso dell’imputato, errata qualificazione giuridica del reato o illegalità della pena. Altri motivi non sono ammessi.
La mancanza della querela può essere un motivo valido per un ricorso patteggiamento?
No. Secondo la decisione analizzata, la mancanza di una condizione di procedibilità come la querela non rientra tra i motivi tassativamente previsti dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento. Si tratta di un vizio procedurale che non può essere fatto valere in questa sede.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42058 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42058 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/02/2024 del TRIBUNALE di PALERMO
dato a ‘so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Palermo gli ha applicato, con il consenso del P.M., la pena su richiesta in relazione al reato di furto all’interno di esercizio commerciale
Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, deduce difetto della condizione di procedibilità della querela.
I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, non sorretti da autosufficienza nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come. previsto dall’articolo.448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, la quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
3.1 Invero il giudice, nell’applicare la pena concordata, ha ratificato l’accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell’odierno ricorrente. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, COGNOME, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, COGNOME, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, COGNOME, rv. 214637).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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