Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44223 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44223 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a BARI il 11/05/1956
avverso la sentenza del 11/07/2024 del GIP TRIBUNALE di BARI
dato avv o alle parti;
udita la relazione svolta dal Presidente COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME NOME ha proposto ricorso, a mezzo del difensore di fiducia, avverso la sentenza in epigrafe di applicazione pena su richiesta delle parti pronunciata dal giudice per le indag preliminari del Tribunale diBari, in relazione reato di associazione a delinquere finalizzata commissione di furti in abitazione, furti di autovetture e su autovetture, oltre a vari reati in Bari ed altre località della provincia di Barletta Andria e Trani dal mese di ottobre 2020 I
Deduce, quale unico motivo, violazione di legge e carenza di motivazione in rapporto alla esclusione della sussistenza dei presupposti di proscioglimento di cui all’art. 129 cod. proc., pe
Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su doglianze manifestamente infondate e non consentite.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, mentre le delibazioni positive devono essere sorrette dalla concisa esposizione dei relativi motiv di fatto e di diritto, la motivazione circa il giudizio negativo sulla mancanza dei presuppost l’applicazione dell’ad 129 cod. proc. pen. può anche essere meramente enunciativa, poiché la richiesta di applicazione della pena deve essere considerata come ammissione del fatto ed il giudice deve pronunciare sentenza di proscioglimento solo qualora dagli atti risultino element concreti in ordine alla possibile applicazione di cause di non punibilità (cfr., in tal senso, Se n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202270, nonché, da ultimo, Sez. 2, n. 41785 del 06/10/2015, Avari, Rv. 264595 e Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, COGNOME, Rv. 263082).
In ogni caso il Tribunale ha esaustivamente motivato in punto di esattezza della qualificazione giuridica ed assenza dei presupposti per una pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen. richiamando gli atti di indagine e il copioso compendio probatorio( fol 3).
Il motivo dedotto è comunque non consentito, infatti, con l’entrata in vigore della legge giugno 2017, n. 103., avvenuta il 3 agosto 2017, il pubblico ministero e l’imputato, secondo i dettato di cui all’art. art. 448 comma 2 bis c.p.p., possono proporre ricorso per cassazione contr la sentenza di applicazione della pena concordata solo per motivi attinenti all’espressione dell volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’er qualificazione giuridica del fatto ed all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
5.11 ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell’ad. 610, comma 5 -bis, c.p.p., introdotto dalla legge n. 103 del 2017 che ha innovato riducendo le ipotesi di ricorribilità per cassazione della sentenza di patteggiamento.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’ad. 616 c.p.p. la condan del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 21.11.2024