Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13677 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13677 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/05/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA
desz=egewithebei~;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale Tribunale di Siracusa lo ha condannato, ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., per il reato all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo e sproporzionato. tratta di doglianze non consentite, nel giudizio di legittimità avverso sentenze di applica della pena su richiesta. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall’art. 44 comma 2-bis, cod. proc. pen. – disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, pubblico ministero e l’imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza d applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all’espressione della vo dell’imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualif giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le qu attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena s richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all’espressione della volontà dell’imp stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuri fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rileva che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ri senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarato dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere del spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente