Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 488 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 488 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2023
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME nato in Argentina il 12/12/1975
Avverso la sentenza resa il 4 maggio 2023 dal Tribunale di Monza
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza impugnata , ha applicato nei confronti di COGNOME la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati di tentata rapina, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, meglio precisati in rubrica.
Propone ricorso per cassazione l’imputato, deducendo erronea applicazione della legge penale per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ai sensi dell’articolo 129 cod.proc.pen..
Il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen. – come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l’entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché presentata al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi.
Ed infatti, in base al nuovo art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difett di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fa e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza; e nessuno di tali vizi risulta sussist nel caso di specie.
Tenuto presente che la sentenza è frutto dell’accordo tra le parti, i motivi di ricorso sull responsabilità sono inammissibili.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di col nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Roma 12 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
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