Ricorso Patteggiamento: Quando l’Impugnazione è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle principali vie alternative al dibattimento nel processo penale italiano. Tuttavia, la scelta di questo rito processuale comporta conseguenze significative, specialmente per quanto riguarda le possibilità di impugnazione della sentenza. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i limiti stringenti del ricorso patteggiamento, chiarendo perché la contestazione sulla congruità della pena non sia un motivo valido per appellarsi.
Il Contesto del Caso
Il caso analizzato trae origine da una sentenza emessa dal Giudice dell’Udienza Preliminare di Bari. Un imputato, accusato di un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990), aveva concordato con il Pubblico Ministero l’applicazione di una determinata pena, formalizzando così un patteggiamento.
Nonostante l’accordo, l’imputato ha successivamente deciso di presentare ricorso per Cassazione, lamentando l’inadeguatezza e la non congruità della pena stessa. La difesa sosteneva, in sostanza, che la sanzione finale fosse sproporzionata rispetto ai fatti commessi.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha esaminato il motivo del ricorso alla luce della normativa specifica che regola le impugnazioni delle sentenze di patteggiamento. L’articolo di riferimento è il 448 bis del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i motivi per cui è possibile ricorrere.
Secondo tale norma, la sentenza di patteggiamento può essere impugnata solo per motivi attinenti a:
* L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato libero e consapevole).
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
L’Analisi della Corte di Cassazione
Gli Ermellini, nel valutare il caso, hanno rilevato che la doglianza dell’imputato, relativa esclusivamente al giudizio di congruità della pena, non rientra in nessuna delle categorie ammesse dalla legge. L’accordo sulla pena, infatti, implica una rinuncia da parte dell’imputato a contestarne l’adeguatezza nel merito. La valutazione sulla congruità è un giudizio che spetta al giudice che ratifica il patteggiamento e non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sulla natura stessa del patteggiamento. Si tratta di un accordo negoziale tra accusa e difesa, in cui l’imputato accetta una pena ridotta in cambio di una rapida definizione del processo. Permettere un’impugnazione sulla congruità della pena concordata svuoterebbe di significato l’istituto stesso, trasformando il ricorso in un tentativo di rinegoziare un patto già siglato e validato dal giudice.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per scoraggiare impugnazioni pretestuose.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica che deve essere ponderata attentamente. Una volta che l’imputato e il suo difensore hanno accettato una determinata pena, la possibilità di contestarla successivamente è estremamente limitata. La valutazione sulla congruità della pena si esaurisce davanti al giudice che accoglie la richiesta di patteggiamento. Le uniche porte per l’impugnazione restano aperte per vizi procedurali gravi o per errori di diritto evidenti, come un’errata qualificazione del reato o l’applicazione di una pena illegale, ma non per un ripensamento sulla sua adeguatezza.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la misura della pena concordata?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che il motivo di ricorso relativo alla congruità della pena non è consentito dalla legge (art. 448 bis c.p.p.), in quanto l’accordo sul patteggiamento implica l’accettazione della pena stessa.
Qual è la conseguenza se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non consentita.
Per quale tipo di reato è stata emessa la sentenza di patteggiamento in questo caso?
La sentenza di patteggiamento è stata emessa per un reato previsto dall’articolo 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, che riguarda la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39490 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39490 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a CASSANO DELLE MURGE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/04/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
R.G. n. 19996/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata, emessa ai sensi degli att. 444 e ss c.p.p. (condan per il reato previso dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di congruità della pena;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, ai sensi dell’art. 448 bis c.p.p. non consentito d legge;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.