Ricorso Patteggiamento: Quando la Motivazione della Sentenza è Contestabile?
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale che permette di definire il giudizio in modo rapido. Tuttavia, quali sono i limiti per contestare la sentenza che ne deriva? Un recente provvedimento della Corte di Cassazione illumina i confini del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e come si può lamentare un vizio di motivazione. La questione centrale riguarda la possibilità di impugnare una sentenza di condanna basata su un accordo, sostenendo che il giudice non abbia adeguatamente giustificato la sua decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Milano, con la quale un imputato veniva condannato alla pena di un anno di reclusione per il delitto di danneggiamento aggravato. La condanna era il risultato di un accordo tra difesa e accusa, secondo la procedura prevista dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.p.p.), comunemente nota come patteggiamento.
Nonostante l’accordo, l’imputato decideva di presentare ricorso per cassazione avverso tale sentenza. La doglianza principale si fondava sulla presunta violazione di legge, dovuta a una motivazione considerata mancante e manifestamente illogica.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso patteggiamento
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha colto l’occasione per ribadire un principio consolidato in materia di ricorso patteggiamento. Secondo gli Ermellini, la sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ha una natura peculiare.
Il giudice, nel ratificare l’accordo, non svolge un accertamento completo del merito, ma si limita a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto, la congruità della pena concordata e, soprattutto, l’assenza di palesi cause di proscioglimento indicate nell’art. 129 c.p.p. (ad esempio, se il fatto non sussiste, se l’imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato).
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte Suprema ha chiarito che l’accordo di patteggiamento implica una sorta di rinuncia da parte dell’imputato a contestare le prove e la qualificazione giuridica dei fatti. Di conseguenza, il controllo di legittimità sulla motivazione della sentenza è estremamente limitato.
Un ricorso patteggiamento per vizio di motivazione può essere accolto solo se dal testo stesso della sentenza impugnata emerge in modo evidente la sussistenza di una delle cause di non punibilità. In altre parole, non basta una generica lamentela sulla logicità della motivazione. È necessario che la sentenza contenga in sé gli elementi che palesano un errore macroscopico, tale da imporre un proscioglimento immediato.
Il giudice del merito non è tenuto a redigere una motivazione complessa e dettagliata per escludere le cause di proscioglimento, a meno che dagli atti o dalle deduzioni delle parti non emergano elementi concreti che ne suggeriscano la possibile applicazione. In assenza di tali elementi, è sufficiente una motivazione implicita, che si desume dal fatto stesso che il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento dopo aver compiuto la verifica richiesta dalla legge.
Nel caso specifico, l’imputato non aveva prospettato nel suo ricorso alcun profilo che dimostrasse l’evidenza di elementi rilevanti ai sensi dell’art. 129 c.p.p. Pertanto, la sua impugnazione è stata ritenuta priva dei presupposti per essere esaminata.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la scelta del patteggiamento restringe notevolmente le successive possibilità di impugnazione. Chi opta per questo rito deve essere consapevole che sta accettando un accertamento di responsabilità, seppur con il beneficio di una riduzione della pena. Il ricorso patteggiamento non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito, mascherato da una critica alla motivazione. L’unica via percorribile è quella strettissima che passa per la dimostrazione di un’evidente causa di proscioglimento, che il giudice avrebbe dovuto rilevare d’ufficio e che traspare in modo inequivocabile dalla lettura della sentenza.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione?
No, non sempre. L’impugnazione è possibile solo in casi limitati. La Corte di Cassazione ha chiarito che il controllo sulla motivazione è ammesso soltanto se dal testo della sentenza emerge in modo evidente la sussistenza di una causa di non punibilità prevista dall’art. 129 c.p.p.
Qual è il ruolo del giudice nel procedimento di patteggiamento?
Il giudice deve verificare la correttezza dell’accordo tra le parti, la giusta qualificazione giuridica del fatto e, soprattutto, deve escludere che ricorrano le condizioni per un proscioglimento immediato ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (ad esempio, se il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso).
Cosa succede se l’imputato presenta un ricorso contro la sentenza di patteggiamento senza indicare una chiara causa di proscioglimento?
Secondo la decisione in esame, il ricorso viene dichiarato inammissibile. L’imputato che accetta il patteggiamento rinuncia a contestare le prove e la qualificazione giuridica, pertanto un’impugnazione generica sulla motivazione, che non evidenzi profili di palese non punibilità, non può essere accolta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43665 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 2 Num. 43665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
NOME nato in Egitto il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 19/3/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza in data 19/3/2024 il giudice monocratico del Tribunale di Milano, emetteva sentenza ex art.444 c.p.p., nei confronti del’odierno ricorrente, imputato del deli danneggiamento aggravato, applicando la pena di anni uno di reclusione.
Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’imputato deducendo violazione di legge, per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorso è inammissibile.
Il giudice, nell’applicare la pena, si è adeguato all’accordo intervenuto tra le parti, escl motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 ritenendo la correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove e della qualificazi giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione, implicita nella doman patteggiamento, nonché alla speciale natura dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolid
giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 5777 del 27/03/1992, Rv. 191135; Sez. U., n. 1037 del 27 settembre 1995, Rv. 202270; Sez. U., n. 20 del 27/10/1999, Rv. 214637).
Giova rilevare che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle p escludendo che ricorra una delle ipotesi di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p., può es oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità di cu all’art. 129 succitato. Di conseguenza, il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle i di cui al citato art. 129 c.p.p. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltant nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi cir possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è sta compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunci proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Rv. 202270; Sez. 1, n 4688 del 10/01/2007, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio e non risulta esservi prospettazione nel ricorso di profil portino ad affermare l’evidenza di elementi rilevanti ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (Sez 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/9/2024