Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 37234 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 2 Num. 37234 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 del TRIBUNALE DI MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Milano, ha applicato al ricorrente, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena concordata tra le parti in relazione al reat tentata rapina.
Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, dolendosi della mancata considerazione da parte del giudice della esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. come rivenienti da una diversa qualificazione giuridica del fatto in tentato furto aggravato, che avrebbe comportato l’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo non consentito.
Ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 50 della legge n. 103 del 23 giugno 2017, precedente alla richiesta di applicazione dell
pena, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputat al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificaz giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicurezza.
Ne consegue che sono inammissibili, ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non consentiti dalla legge, i motivi di ricorso che, come quelli in esame attengono alla supposta esistenza di cause di proscioglimento.
Queste ultime, nel caso di specie, avrebbero dovuto essere rilevate a seguito di una diversa qualificazione giuridica del fatto.
Tuttavia, tale statuizione non potrebbe aver luogo, avendo lo stesso ricorrente riconosciuto che furono proferite minacce alla persona offesa, secondo quanto risulta indicato nella imputazione.
In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, c indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr., Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, COGNOME, Rv. 281116 – 01; Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, COGNOME, Rv. 264153 – 01; Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, Bisignani, Rv. 254865 – 01).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 09/10/2025.