Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 15054 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Ord. Sez. 5 Num. 15054 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/03/2025
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
Presidente –
Ord. n. sez. 460/2025
NOME COGNOME
CC – 28/03/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 5902/2025
NOME COGNOME
Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da
NOME nato in Romania il 19 febbraio 1993;
NOME nato in Romania il 5 febbraio 2002;
NOME nata in Romania il 20 luglio 2003;
avverso la sentenza dell’8 agosto 2024 del Tribunale di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Tribunale di Roma ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata dagli odierni ricorrenti in ordine al reato di cui agli artt. 110, 624, 625 n. 4, cod. pen. contestato in rubrica;
che avverso detta sentenza ricorrono gli imputati, a mezzo del loro difensore, articolando un unico motivo di censura, con il quale si denuncia difetto
di motivazione in ordine alla ritenuta qualificazione dei fatti in termini di reato consumato (e non in termini di tentativo) e alla determinazione della pena;
che la prima censura, astrattamente proponibile, non può essere dedotta in quanto non si confronta con l’analitica motivazione offerta nella sentenza impugnata (che ha dato conto dell’acquisizione, da parte degli imputati, della piena ed autonoma disponibilità dei bei sottratti);
che la seconda censura è, invece, improponibile atteso che l’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen. prevede che la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica e all’illegalità della pena, laddove, in concreto, la censura si traduce in un (asserito) vizio motivazionale afferente alla determinazione della pena;
che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e che la causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME