Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 9211 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME
Penale Ord. Sez. 2 Num. 9211 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/02/2026
SECONDA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA; avverso la sentenza del 08/01/2026 del Tribunale di Siena; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del Tribunale di Siena dell’08/01/2026, a NOME COGNOME veniva applicata, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato contestato, in continuazione con la pena inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena n. 729 del 07/10/2024, irrevocabile il 18/02/2025, la pena di mesi due di reclusione ed euro 500 di multa, disponendosi la confisca di quanto eventualmente ancora in sequestro.
Avverso la sentenza del Tribunale di Siena propone ricorso l’AVV_NOTAIO, quale sostituto processuale dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, articolando un unico motivo con deduce nullità della sentenza ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione all’art.129 cod. proc. pen.
Assume il ricorrente la mera apparenza della motivazione in ordine alla ‘riconducibilità soggettiva’ del fatto all’imputato, al contributo causale prestato, alla natura meramente indiziaria degli elementi a carico.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.
Va precisato che l’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, stabilisce che l’imputato può proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena soltanto per motivi attinenti alla espressione della volontà dello stesso imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, alla erronea qualificazione giuridica del fatto e alla illegalità della pena o della misura di sicurezza.
¨ dunque inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che l’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen., come visto, limita l’impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (S ez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 – 01; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, COGNOME, Rv. 272014 – 01).
Ord. n. sez. 385/2026
CC – 10/02/2026
R.G.N. 2624/2026
Per le suesposte considerazioni, a medesima sorte vanno incontro quei profili di censura inerenti la consistenza del compendio probatorio, rispetto ai quali Ł agevole vieppiø osservare che la richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso imputato implica sostanziale rinuncia ad ogni questione sulla colpevolezza.
3.1. Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione previste dall’art. 448, comma 2 -bis , cod. proc. pen., la declaratoria di inammissibilità della impugnazione va pronunciata “senza formalità”, cioŁ con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5 -bis , seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5 -bis , che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.
3.2. All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata e del motivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 10/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME