Quando si può contestare un patteggiamento? I limiti del ricorso in Cassazione
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è uno strumento processuale fondamentale nel nostro ordinamento, pensato per deflazionare il carico giudiziario. Ma cosa succede quando una delle parti non è soddisfatta dell’esito? Un’ordinanza della Corte di Cassazione ci aiuta a fare chiarezza sui limiti del ricorso patteggiamento, specificando i motivi tassativi per cui può essere proposto. L’analisi di questo caso pratico offre spunti essenziali per comprendere quando e come è possibile impugnare una sentenza di questo tipo.
I fatti del caso: un patteggiamento per furto aggravato
Un soggetto veniva condannato dal Tribunale di Napoli per il reato di furto aggravato a seguito di un accordo di patteggiamento con la pubblica accusa, come previsto dall’art. 444 del codice di procedura penale. Successivamente, il suo difensore decideva di impugnare la sentenza, presentando un ricorso per Cassazione.
Il ricorso patteggiamento in Cassazione: i motivi dell’imputato
La difesa lamentava una violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avesse omesso di motivare adeguatamente la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, ovvero l’intenzione di commettere il furto. Secondo il ricorrente, tale intenzione non poteva essere desunta automaticamente dal verbale di arresto e dalla documentazione allegata, né dalla relazione orale svolta in udienza. In sostanza, si contestava una carenza probatoria sul piano psicologico del reato.
La decisione della Cassazione: il ricorso patteggiamento e i motivi tassativi
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ribadito un principio cardine della procedura penale: il ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento è consentito solo ed esclusivamente per un numero chiuso di motivi, specificamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha spiegato che i motivi per i quali è possibile presentare un ricorso patteggiamento sono rigorosamente circoscritti e non includono la rivalutazione delle prove. La legge consente l’impugnazione solo per questioni relative a:
1. Espressione della volontà dell’imputato: ad esempio, se il consenso al patteggiamento è stato viziato.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: se il giudice ha emesso una decisione non conforme all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il motivo sollevato dalla difesa, relativo al difetto di prova sull’elemento soggettivo del reato, non rientra in nessuna di queste categorie. Si tratta, infatti, di una questione che attiene al merito della prova, la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità, specialmente dopo che l’imputato ha scelto di accedere a un rito premiale come il patteggiamento, rinunciando implicitamente a contestare l’accusa nel merito. La Corte ha inoltre definito la doglianza come ‘del tutto assertiva’, rafforzando la decisione di inammissibilità.
Le conclusioni: cosa impariamo da questa ordinanza
Questa ordinanza conferma la natura speciale del patteggiamento e la stabilità delle sentenze che ne derivano. La scelta di questo rito processuale comporta una rinuncia a contestare nel merito la ricostruzione dei fatti e la colpevolezza. Il controllo della Cassazione è limitato a vizi procedurali gravi e specifici, elencati in modo tassativo dal legislatore. Chi intende presentare un ricorso patteggiamento deve quindi essere consapevole che le possibilità di successo sono confinate a queste precise ipotesi, mentre le censure sulla valutazione delle prove sono destinate a essere dichiarate inammissibili, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, quali problemi nella formazione della volontà, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
La mancanza di prova sull’intenzione di commettere il reato è un motivo valido per impugnare un patteggiamento?
No. Secondo questa ordinanza, tale motivo riguarda la valutazione delle prove e non rientra tra le ragioni specifiche per le quali la legge consente di impugnare una sentenza di patteggiamento.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 26443 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 5 Num. 26443 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/08/2023 del TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 9 agosto 2023 il Tribunale di Napoli ha applicato a NOME COGNOME la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., per il delitto aggravato di furto.
AVV_NOTAIO, nell’interesse dell’imputato, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando la violazione della legge penale e processuale, in quanto il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, che non poteva trarsi dal verbale di arresto e dai suoi allegati e dalla relazione orale svolta all’udienza di conval
Il ricorso è inammissibile poiché proposto fuori dai casi consentiti.
Difatti, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazio è consentito «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difet correlazione fra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto ed illegalità della pena o della misura di sicurezza» (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.) come esposto, la difesa – peraltro, in maniera del tutto assertiva – ha invece devoluto il dif di prova dell’elemento soggettivo del reato.
L’inammissibilità deve essere dichiarata «con ordinanza de plano ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 4727/2018, cit.).
Ne consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro quattromila, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 1 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/04/2024.