Ricorso Patteggiamento: i motivi tassativi di impugnazione
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui limiti del ricorso patteggiamento, chiarendo in modo inequivocabile quali sono gli unici motivi per cui è possibile impugnare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti. La decisione sottolinea il rigore imposto dalla riforma legislativa del 2017, volta a garantire la stabilità di questo rito alternativo. Analizziamo insieme la pronuncia per comprendere la sua portata pratica.
Il Caso: Ricorso avverso una Sentenza di Patteggiamento
Il caso trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal Tribunale di Teramo per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 d.P.R. 309/90). La difesa dell’imputata ha presentato ricorso per cassazione, lamentando un vizio di motivazione. In particolare, si sosteneva che il giudice di merito non avesse adeguatamente giustificato l’assenza delle condizioni per un proscioglimento immediato dell’imputata, come previsto dall’articolo 129 del codice di procedura penale.
I Limiti al Ricorso Patteggiamento secondo l’Art. 448 c.p.p.
Il cuore della decisione della Corte Suprema risiede nell’applicazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma, introdotta con la Legge n. 103 del 2017, ha drasticamente limitato le possibilità di impugnare una sentenza di patteggiamento. L’obiettivo del legislatore era quello di ridurre il contenzioso e dare maggiore stabilità alle sentenze che recepiscono un accordo tra accusa e difesa.
Secondo tale disposizione, il ricorso patteggiamento è proponibile esclusivamente per motivi attinenti a:
* L’espressione della volontà dell’imputato.
* Il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
* L’erronea qualificazione giuridica del fatto.
* L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Si tratta di un elenco tassativo, che non ammette interpretazioni estensive.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, esaminando il ricorso, ha constatato che il motivo sollevato dalla difesa – la presunta carenza di motivazione sull’assenza di cause di proscioglimento – non rientra in nessuna delle categorie previste dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Di conseguenza, il ricorso è stato ritenuto palesemente inammissibile.
I giudici hanno inoltre specificato che, per questo tipo di inammissibilità, la legge (art. 610, comma 5-bis, c.p.p.) prevede una procedura semplificata, detta “de plano”, che non richiede una formale udienza pubblica ma si basa sul solo esame degli atti. Questo accelera ulteriormente la definizione del procedimento.
Le motivazioni
La motivazione della Corte è lineare e fondata su una stretta interpretazione della norma procedurale. I giudici hanno evidenziato che la scelta del legislatore del 2017 è stata quella di circoscrivere il controllo di legittimità sulle sentenze di patteggiamento a vizi specifici e di particolare gravità. La doglianza relativa alla motivazione sull’articolo 129 c.p.p. esula da questo perimetro. Permettere un sindacato su tale aspetto significherebbe contraddire la ratio della norma, che è appunto quella di precludere contestazioni generiche o non espressamente contemplate. La Corte, in un breve inciso, ha anche notato come, nel merito, la censura fosse comunque infondata, poiché la sentenza impugnata escludeva di fatto la sussistenza di ragioni per un proscioglimento immediato.
Le conclusioni
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale per chi opera nel diritto penale: la scelta del patteggiamento comporta una significativa rinuncia al diritto di impugnazione. Salvo i casi eccezionali e tassativamente elencati dalla legge, la sentenza che applica la pena concordata diventa definitiva e non più contestabile. Questa pronuncia serve da monito per le difese, che devono attentamente valutare, prima di accedere al rito, ogni aspetto del procedimento, poiché le successive vie di ricorso sono estremamente limitate. La stabilità della sentenza di patteggiamento è un valore che il sistema processuale tutela con grande rigore, rendendo il ricorso un’opzione percorribile solo in presenza di vizi ben definiti.
È possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento per qualsiasi motivo?
No. L’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. Questi includono vizi nella volontà dell’imputato, errore nella qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
La mancata motivazione sulla possibilità di proscioglimento immediato è un valido motivo di ricorso contro un patteggiamento?
No, secondo l’ordinanza in esame, questo motivo non rientra nell’elenco di quelli ammessi dalla legge per impugnare una sentenza di patteggiamento e, pertanto, il ricorso basato su tale censura è dichiarato inammissibile.
Cosa significa che la Cassazione decide “de plano” sull’inammissibilità?
Significa che la Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso senza la necessità di una pubblica udienza, ma con una procedura semplificata e accelerata basata sull’esame degli atti scritti, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, del codice di procedura penale per questa specifica ipotesi.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35099 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VASTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/07/2023 del TRIBUNALE di TERAMO
datyLisrlle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio definito con il rito del patteggiamento, è stata applicata la pena con ordata tra le parti in relazione al reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.
A motivi di ricorso la difesa si duole della carenza di motivazione, lamentando che il giudice si è astenuto dal considerare ed offrire aiustificazione in ordine alla mancanza di eventuali cause d’immediato pr >scioglimento dell’imputata ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod, proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto, all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
Considerato che i rilievi difensivi non rientrano tra quelli ser i quali è proponibile l’impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si escludono ragioni per addivenire all’immediato proscioglimento dell’imputata.
Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata “de plano”, poiché l’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inam nissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e iella somma, stimata equa, di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in data 26 giugno 2024
Il Consigliere estensore