Ricorso Patteggiamento: Quando è Ammesso e Quando No
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che consente di definire il processo in modo rapido. Tuttavia, la possibilità di contestare la sentenza che ne deriva è strettamente limitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini del ricorso patteggiamento, ribadendo che le doglianze devono rientrare in un elenco tassativo previsto dalla legge, pena l’inammissibilità.
Il Contesto del Caso
Un imputato, a seguito di un accordo con la pubblica accusa, otteneva dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) una sentenza di patteggiamento con una condanna a tre anni di reclusione e 4.000 euro di multa. Le accuse a suo carico erano gravi e spaziavano dalla ricettazione a reati in materia di armi. Nonostante l’accordo raggiunto, l’imputato decideva di presentare ricorso presso la Corte di Cassazione, lamentando una generica violazione di legge.
I Motivi del Ricorso Patteggiamento e la Decisione della Cassazione
Il ricorso dell’imputato era basato su una presunta violazione degli articoli 444 e 129 del codice di procedura penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente rilevato come le doglianze sollevate non rientrassero tra quelle specificamente ammesse per questo tipo di impugnazione. La legge, infatti, pone dei paletti molto precisi per contestare una sentenza di patteggiamento, al fine di preservare la natura negoziale e deflattiva dell’istituto.
I Limiti Tassativi all’Impugnazione
L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, stabilisce che il ricorso patteggiamento in Cassazione è ammissibile solo per motivi che riguardano:
a. L’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso all’accordo è stato viziato).
b. Il difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
c. L’erronea qualificazione giuridica del fatto contestato.
d. L’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Qualsiasi altro motivo di doglianza, per quanto possa apparire fondato all’imputato, non può essere fatto valere in questa sede.
Le Motivazioni della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile proprio perché i motivi proposti non corrispondevano a nessuna delle quattro categorie consentite. La Corte ha sottolineato che le critiche mosse dall’imputato erano generiche e non rientravano nel perimetro tracciato dal legislatore. La scelta di accedere al patteggiamento implica una parziale rinuncia al diritto di impugnazione, che può essere esercitato solo per vizi specifici e di particolare gravità.
In conseguenza dell’inammissibilità, la Corte ha applicato quanto previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale. Ha quindi condannato il ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione aggiuntiva è prevista per i casi in cui l’impugnazione viene considerata colpevolmente proposta, ovvero senza che sussistessero i presupposti di legge, come nel caso di specie.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in commento rafforza un principio cardine del sistema processuale: il patteggiamento è un accordo che, una volta ratificato dal giudice, acquista una notevole stabilità. Il ricorso patteggiamento non è uno strumento per rimettere in discussione l’opportunità della scelta processuale o per contestare nel merito la pena concordata. È, invece, un rimedio eccezionale, esperibile solo a fronte di errori procedurali o sostanziali ben definiti. Questa pronuncia serve da monito: prima di impugnare una sentenza di patteggiamento, è indispensabile verificare con estremo rigore se le proprie lamentele rientrino nel catalogo chiuso previsto dalla legge, per evitare non solo una declaratoria di inammissibilità, ma anche ulteriori conseguenze economiche.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No, non è sempre possibile. Il ricorso è ammesso solo per un elenco tassativo di motivi specificati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi per cui si può impugnare una sentenza di patteggiamento?
I motivi ammessi sono: un vizio nella formazione della volontà dell’imputato (ad esempio, se il consenso non è stato espresso liberamente), una discordanza tra la richiesta di patteggiamento e la sentenza emessa, un’errata qualificazione giuridica del reato, oppure l’illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Cosa succede se si presenta un ricorso per patteggiamento per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, chi ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro alla cassa delle ammende, come sanzione per aver avviato un’impugnazione non permessa.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21701 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21701 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: . NOME COGNOME nato a CASTELVETRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MARSALA
“paro avviso alle parti• 1
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata GIP del Tribunale di Marsala ha applicato ai dell’art. 444 cod. proc. pen. a NOME NOME la pena di anni tre di reclusione ed euro multa per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen., 4 e 7 L. 895/1967 e 2 L. 110/1975 4, L. 110/1975 e 612 cod. pen.
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge in relazione agli artt. cod. proc. pen.;
Rilevato che le doglianze non sono previste quali motivi di ricorso in quanto il comma bis dell’art. 448 cod. proc. pen. prevede che il ricorso per cassazione avverso l pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. sia ammissibile esclusivamente attinenti: a.” all’espressione della volontà dell’imputato”; b. “al difetto di cor richiesta e la sentenza”; c. “all’erronea qualificazione giuridica del fatto”; d. “all pena o della misura di sicurezza” irrogata;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto proposto per motiv consentiti;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorren pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i pro nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favo cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18/4/2024