Ricorso patteggiamento: quando l’impugnazione è inammissibile?
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali. Tuttavia, una volta che l’accordo sulla pena è stato raggiunto e ratificato dal giudice, quali sono le possibilità di contestarlo? Un recente provvedimento della Corte di Cassazione fa luce sui limiti stringenti del ricorso patteggiamento, chiarendo quando e perché un’impugnazione sulla quantificazione della pena viene dichiarata inammissibile.
Il caso in esame: dalla condanna per ricettazione al ricorso in Cassazione
Il Tribunale di Imperia, con sentenza del 2 marzo 2023, applicava a un imputato, su sua richiesta, la pena di sei mesi di reclusione e duecento euro di multa per il reato di ricettazione, con il riconoscimento di un’attenuante. L’imputato, non soddisfatto della pena concordata, decideva di presentare ricorso in Cassazione tramite il proprio difensore.
Le doglianze si concentravano su due punti principali: un’erronea quantificazione della pena e una presunta disparità di trattamento rispetto ad altri due coimputati coinvolti nel medesimo procedimento.
I limiti del ricorso patteggiamento secondo la Cassazione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda sull’interpretazione dell’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che contro una sentenza di patteggiamento si può ricorrere in Cassazione solo per motivi molto specifici, che non includono una generica contestazione sulla misura della pena.
In particolare, l’impugnazione è permessa solo se si contesta l’illegalità della pena. Questo concetto si riferisce a situazioni precise:
1. La sanzione applicata non è prevista dall’ordinamento giuridico per quel reato.
2. La pena eccede, per specie o quantità, i limiti massimi stabiliti dalla legge.
Il ricorso dell’imputato, invece, non verteva sull’illegalità della pena, ma su aspetti ‘commisurativi’, ovvero legati alla valutazione discrezionale del giudice (o, in questo caso, all’accordo tra le parti) su quanto la pena dovesse essere severa all’interno della cornice legale. Tali contestazioni, che riguardano la violazione dei parametri dell’art. 133 c.p., il bilanciamento delle circostanze o l’entità delle riduzioni, non sono ammesse come motivi di ricorso contro una sentenza di patteggiamento.
La presunta disparità di trattamento
La Corte ha inoltre smontato la lamentela sulla disparità di trattamento, evidenziando una circostanza che la difesa aveva trascurato: solo al ricorrente, tra i tre imputati, era stata contestata e applicata la recidiva specifica e infraquinquennale. Questa aggravante giustificava pienamente una pena diversa e più severa rispetto a quella dei coimputati, rendendo la doglianza infondata.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo. L’imputato, accettando di patteggiare, rinuncia a contestare la propria colpevolezza in cambio di una pena ridotta e concordata. Pertanto, la possibilità di impugnare successivamente tale accordo è estremamente limitata. La legge presume che l’imputato abbia ponderato la convenienza dell’accordo e non può permettergli di rimetterlo in discussione per un semplice ‘ripensamento’ sulla congruità della pena.
L’inammissibilità del ricorso, inoltre, comporta conseguenze economiche. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., quando un ricorso è inammissibile per colpa del ricorrente, quest’ultimo viene condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Le conclusioni
Questa ordinanza serve come un importante monito: la scelta del patteggiamento deve essere consapevole e ben ponderata. Un ricorso patteggiamento basato sulla mera contestazione della misura della pena concordata è destinato all’inammissibilità. L’impugnazione è un rimedio eccezionale, riservato a vizi gravi e attinenti alla legalità della sanzione, non alla sua opportunità o equità percepita. La decisione sottolinea l’importanza di un’analisi difensiva accurata prima di accedere a riti alternativi, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, inclusa la presenza di aggravanti come la recidiva.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento se si ritiene la pena troppo alta?
No, in generale non è possibile. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consente l’impugnazione solo se la pena è ‘illegale’ (cioè non prevista dalla legge o superiore ai limiti massimi), non se è semplicemente ritenuta sproporzionata o eccessiva nell’ambito della discrezionalità accordata.
Perché nel caso di specie l’imputato ha ricevuto una pena diversa dai suoi coimputati?
La Corte di Cassazione ha chiarito che la differenza di trattamento era giustificata dal fatto che solo al ricorrente, a differenza degli altri, era stata contestata e applicata la circostanza aggravante della recidiva specifica e infraquinquennale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
L’imputato che ha proposto il ricorso viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, se viene ravvisata una colpa nella proposizione del ricorso, anche al pagamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata di tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 44851 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 2 Num. 44851 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2023
SEMPLIFICATA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CHIRANUS VICTOR
NOMENOME> nato in ROMANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 02/03/2023 del TRIBUNALE DI IMPERIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza emessa il 2 marzo 2023 il Tribunale di Imperia applicava a NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di sei mesi di reclusione e duecento euro di multa per il reato di ricettazione, riconosciuta l’attenuante prevista dall’art. 648, quarto comma, del codice penale.
Ha proposto ricorso l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l’annullamento della sentenza per la erronea quantificazione della pena, lamentando la disparità di trattamento rispetto ai due coimputati.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione a quanto previsto dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di rito, norma che consente l’impugnazione solo per motivi concernenti la illegalità della pena (intesa come sanzione non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero eccedente, per specie e quantità, il limite legale) e non già i profili commisurativi della pena stessa, discendenti dalla violazione dei parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ovvero attinenti al bilanciamento delle circostanze del reato o ancora alla misura delle diminuzioni conseguenti alla loro applicazione (Sez. 6, n. 28031 del 27/04/2021, COGNOME, Rv. 276509; Sez. 5, n. 19757 del 16/04/2019, COGNOME Rv. 276509; Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 275915).
Peraltro, la difesa ha obliterato la circostanza che al solo COGNOME, fra i tre imputati, è stata contestata e applicata la recidiva specifica e infraquinquennale.
Alla inammissibilità della impugnazione proposta segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 11 ottobre 2023.