Ricorso Patteggiamento: Quando è Possibile Impugnare la Sentenza?
L’istituto dell’applicazione della pena su richiesta delle parti, comunemente noto come ‘patteggiamento’, rappresenta una delle vie principali per la definizione alternativa dei procedimenti penali. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se fondato su motivi non espressamente previsti dalla legge. Analizziamo la decisione per comprendere meglio la logica del legislatore e le conseguenze per l’imputato.
Il Caso Concreto: Un Patteggiamento in Continuazione
Il caso esaminato dalla Suprema Corte nasce dal ricorso di un imputato contro una sentenza emessa dal GIP del Tribunale di Savona. Con tale sentenza, era stato ratificato un accordo tra difesa e accusa per una pena relativa al reato di cui all’art. 73, comma 4, del d.P.R. 309/1990 (fatti di lieve entità in materia di stupefacenti). La particolarità risiedeva nel fatto che questa pena era stata calcolata in continuazione con quella di reati più gravi, già oggetto di una precedente sentenza divenuta irrevocabile.
Nonostante l’accordo raggiunto, la difesa decideva di presentare ricorso per Cassazione, lamentando un ‘vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena’. In altre parole, si contestava il modo in cui il giudice aveva giustificato l’entità della sanzione patteggiata.
Limiti al Ricorso Patteggiamento: La Disciplina dell’Art. 448 c.p.p.
La questione centrale ruota attorno alla specifica disciplina che regola l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. L’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (L. 103/2017), elenca in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare ricorso. Tra questi non figura il vizio di motivazione relativo alla quantificazione della pena concordata tra le parti.
La logica della norma è chiara: se la pena è il risultato di un accordo, non può essere messa in discussione la logica con cui è stata determinata, poiché non deriva da una autonoma valutazione del giudice ma dalla volontà concorde delle parti processuali. Il controllo del giudice si limita a verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena proposta.
La Decisione della Suprema Corte: Inammissibilità Senza Formalità
La Corte di Cassazione, applicando la normativa vigente, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha infatti rilevato che il motivo addotto (vizio di motivazione sulla determinazione della pena) non rientra nel novero di quelli consentiti. La decisione è stata presa ‘senza formalità’, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., una procedura accelerata riservata ai casi in cui l’inammissibilità appare manifesta.
Le Motivazioni della Suprema Corte
Nelle sue motivazioni, la Corte ha sottolineato che il ricorso era stato proposto per motivi ‘non deducibili’ ai sensi della normativa specifica sul patteggiamento. L’accordo sulla pena implica una parziale rinuncia al diritto di contestare la sanzione nel merito della sua quantificazione. Ammettere un ricorso per questo motivo significherebbe snaturare l’istituto stesso del patteggiamento, che si fonda proprio sulla negoziazione e sull’accettazione della pena come contropartita di un rito più celere e di uno sconto sanzionatorio. La Cassazione, quindi, si attiene a un’interpretazione rigorosa della volontà del legislatore, che ha inteso limitare le impugnazioni per garantire l’efficienza del sistema e la stabilità degli accordi processuali.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La pronuncia conferma un principio consolidato: chi sceglie il patteggiamento deve essere consapevole dei limiti che questa scelta comporta in termini di futuri gravami. Il ricorso patteggiamento è uno strumento eccezionale, utilizzabile solo per contestare vizi specifici come l’errata espressione della volontà dell’imputato, la violazione del diritto di difesa o la qualificazione giuridica errata del fatto. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è neutra: l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una cospicua somma (quattromila euro) alla Cassa delle ammende, a conferma che l’abuso dello strumento impugnatorio viene sanzionato.
È sempre possibile fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
No, il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è possibile solo per i motivi tassativamente elencati dall’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Perché il vizio di motivazione sulla quantificazione della pena non è un motivo valido di ricorso?
Perché la pena patteggiata è il risultato di un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero, e non di una valutazione autonoma del giudice. Di conseguenza, non si può contestare la motivazione su un punto che è stato oggetto di negoziazione e accettazione da parte dell’imputato stesso.
Cosa comporta la presentazione di un ricorso inammissibile contro una sentenza di patteggiamento?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione non consentita dalla legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17786 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17786 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAVONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2023 del GIP TRIBUNALE di SAVONA svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che COGNOME NOME ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenz con la quale il Tribunale di Savona ha recepito l’accordo delle parti su una pena pe cui all’art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990, in continuazione con quella di cui ai re più gravi, giudicati con sentenza del GIP del Tribunale di Savona, irrevocabile il (arresto del 30/9/2023);
ritenuto che il ricorso é inammissibile, per causa che può essere dichiarata senza ai sensi dell’art. 610 corrftna 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall’art. 1, comma 6 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017;
che, in particolare, si tratta di ricorso avverso sentenza applicativa di pena motivi (vizio della motivazione in ordine alla determinazione della pena), non deducibi dell’art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen. (inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 103 citata);
che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al p delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Cort 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024