Ricorso Patteggiamento: Quando l’Appello in Cassazione è Inammissibile
L’istituto del patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, rappresenta una via processuale accelerata ma non priva di insidie, soprattutto in fase di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i rigidi paletti entro cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento, delineando quando un’errata qualificazione giuridica del reato può essere fatta valere e quando, invece, il ricorso è destinato all’inammissibilità.
I Fatti del Caso: Un Patteggiamento per Stupefacenti Messo in Discussione
Il caso trae origine dal ricorso di un imputato avverso una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990. L’imputato era stato trovato in possesso di un quantitativo notevole di droghe: oltre 1 kg di hashish, 550 grammi di marijuana e 62 grammi di cocaina, sostanze che avrebbero potuto fruttare oltre tremila dosi di cannabis e 320 dosi di cocaina.
Nonostante l’accordo sulla pena, la difesa ha deciso di presentare ricorso in Cassazione, lamentando due vizi principali: la mancata riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità (il cosiddetto “quinto comma” dell’art. 73) e un vizio di motivazione riguardo alla congruità della pena concordata.
I limiti del ricorso patteggiamento in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione sulle modifiche introdotte dalla legge n. 103 del 2017 (la cosiddetta “Riforma Orlando”). Questa normativa ha introdotto l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che limita drasticamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. I motivi ammessi sono esclusivamente:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato.
2. Difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
L’Errore Giuridico Deve Essere “Manifesto”
La Corte ha ribadito un punto cruciale: il vizio di motivazione, lamentato dal ricorrente, non rientra nell’elenco tassativo dei motivi di ricorso. Pertanto, tale censura è stata ritenuta inammissibile in partenza.
Per quanto riguarda l’erronea qualificazione giuridica, i giudici hanno precisato che non basta una semplice opinabilità sulla classificazione del reato. L’errore deve essere “manifesto”, ovvero palese, evidente ictu oculi e riscontrabile con indiscussa immediatezza, senza margini di discrezionalità. In altre parole, la qualificazione data dal giudice di merito deve essere palesemente eccentrica rispetto ai fatti contestati.
Nel caso di specie, considerati gli ingenti quantitativi di stupefacenti detenuti (hashish, marijuana e cocaina) e le modalità dell’azione, la Corte ha concluso che non era ravvisabile alcun errore manifesto nel non aver qualificato il fatto come di lieve entità. La scelta di inquadrare la condotta nell’ipotesi ordinaria di spaccio rientrava pienamente nella logica giuridica, escludendo quindi la possibilità di un ricorso fondato su questo motivo.
Le Motivazioni
La decisione si fonda sull’interpretazione restrittiva dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte sottolinea che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo un’erronea qualificazione giuridica è limitata ai soli casi di errore manifesto. Questo si verifica quando la qualificazione appare, senza possibilità di opinione contraria, palesemente eccentrica rispetto ai fatti descritti nel capo di imputazione. Nel caso in esame, il quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (1,074 kg di hashish, 550 gr di marijuana, 62 gr di cocaina, pari a oltre tremila dosi medie di cannabis e 320 dosi di cocaina) non permette di rilevare ictu oculi alcun errore manifesto nella qualificazione giuridica dei fatti come reato ordinario e non di lieve entità. Inoltre, il vizio di motivazione lamentato non è un motivo previsto dalla norma per l’impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
Le Conclusioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di quattromila euro alla Cassa delle ammende. Questa ordinanza conferma un orientamento consolidato: il ricorso patteggiamento è uno strumento con confini ben definiti. Non è una terza istanza di merito dove ridiscutere la qualificazione del fatto o la congruità della pena, a meno che non emerga un errore giuridico di palese ed indiscutibile evidenza.
È sempre possibile fare ricorso in Cassazione contro una sentenza di patteggiamento?
No. A seguito della riforma del 2017, il ricorso è limitato a motivi specifici elencati nell’art. 448, comma 2-bis c.p.p., quali vizi del consenso, discordanza tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena.
L’erronea qualificazione giuridica del fatto è sempre un motivo valido per il ricorso patteggiamento?
È un motivo valido solo se l’errore è “manifesto”, cioè palese ed evidente a un primo esame (“ictu oculi”), senza necessità di un’analisi complessa. Se la qualificazione è semplicemente opinabile, il ricorso è inammissibile.
Si può impugnare una sentenza di patteggiamento per vizio di motivazione sulla congruità della pena?
No, la sentenza chiarisce che il vizio di motivazione non rientra tra i motivi ammessi dalla legge per proporre ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 25311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 25311 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ERICE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 del GIP TRIBUNALE di TRAPANI
dato av so alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emes sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Trapani in relazione al reato d DPR 309/1990.
L’esponente deduce vizio di violazione di legge con riferimento alla riqualificazione del fatto nel quinto comma dell’art.73 DPR 309/1990 e vizio di moti ordine alla congruità della pena.
Va dichiarata l’inammissibilità del ricorso senza formalità ai sensi dell’art. 5 -bis cod. proc. pen, introdotto dall’art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, dal 3 agosto 2017.
Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successive alla quale sono sia la patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della L. 23.6.2 pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la s applicazione della pena ex artt. 444 e so. cod. proc. pen. “solo per motivi attinenti della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sent qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena e della misura di sicu comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).
Orbene, é agevole rilevare il vizio di motivazione lamentato non rientra tr prospettabili con il ricorso per cassazione. Va inoltre ricordato che la possibilità cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. pr l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai sol manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediate margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di (Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Rv. 281116 – 01 Sez. 4, n. 13749 del 23/ Rv. 283023 – 01). Nel caso in esame, si evince dalla contestazione che, per il qu stupefacente detenuto (1,074 kg di hashish, gr. 550 di marijuana, gr. 62 di cocaina o bauletto della moto, pari a oltre tremila dosi medie di cannabis e a 320 dosi di c modalità dell’azione, non è certamente rilevabile ictu oculi alcun errore man qualificazione giuridica dei fatti.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila, de secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di quattromila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2024
Il Consigliere estensore
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Il Presidente