Ricorso Patteggiamento: Quando la Cassazione Dichiara l’Inammissibilità
Il patteggiamento, o applicazione della pena su richiesta delle parti, è un istituto fondamentale del nostro sistema processuale penale che permette di definire il processo in modo più rapido. Tuttavia, la scelta di questo rito comporta significative limitazioni al diritto di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i confini invalicabili del ricorso patteggiamento, dichiarandolo inammissibile se basato su motivi non espressamente previsti dalla legge, come la contestazione sul mancato riconoscimento di una circostanza attenuante.
I Fatti del Caso: La Richiesta di “Lieve Entità” dopo il Patteggiamento
Nel caso in esame, un imputato aveva concordato con la pubblica accusa una pena di tre anni e sei mesi di reclusione, oltre a una multa di 14.000 euro, per reati legati agli stupefacenti (art. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990) e rapina (art. 628 c.p.). La sentenza di applicazione della pena era stata emessa dal G.U.P. del Tribunale di Asti.
Successivamente, tramite il proprio difensore, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della “lieve entità”, una fattispecie che avrebbe potuto comportare una pena notevolmente inferiore. La difesa sosteneva che tale valutazione dovesse essere riconsiderata dalla Corte Suprema.
La Decisione della Corte: Il Ricorso Patteggiamento è Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La decisione si fonda su una stretta interpretazione dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che elenca tassativamente i motivi per cui è possibile impugnare una sentenza di patteggiamento. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Cassazione sui Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte ha chiarito che il patteggiamento rappresenta un accordo tra accusa e difesa sulla definizione del processo e sulla pena da applicare. Una volta che tale accordo è stato raggiunto e ratificato dal giudice, non può essere rimesso in discussione nel merito attraverso un’impugnazione. L’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. stabilisce che il ricorso è consentito esclusivamente per i seguenti motivi:
1. Vizi nella formazione della volontà dell’imputato: Se il consenso al patteggiamento non è stato espresso liberamente e consapevolmente.
2. Difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: Se il giudice ha emesso una decisione che non corrisponde all’accordo tra le parti.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto: Se il reato è stato classificato in modo giuridicamente scorretto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza: Se la sanzione applicata è contraria alla legge (ad esempio, superiore al massimo edittale).
Nel caso specifico, la contestazione relativa al mancato riconoscimento della “lieve entità” non rientra in nessuna di queste categorie. Si tratta, infatti, di una valutazione di merito sulla gravità del fatto, che si considera implicitamente superata e definita dall’accordo stesso tra le parti. Proporre un ricorso su tale base equivale a tentare di rinegoziare i termini dell’accordo, una possibilità preclusa dalla legge.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: la scelta del patteggiamento è una decisione strategica con conseguenze definitive. L’imputato e il suo difensore devono ponderare attentamente tutti gli aspetti del caso, inclusa la qualificazione del fatto e la congruità della pena, prima di accedere al rito. Una volta concluso l’accordo, le porte dell’impugnazione si chiudono quasi ermeticamente, lasciando aperti solo spiragli strettamente procedurali e legali. La sentenza serve da monito: non è possibile utilizzare il ricorso contro il patteggiamento come un secondo tentativo per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole che non si è riusciti a negoziare in prima istanza.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per contestare la pena concordata?
No, non è possibile contestare nel merito la congruità della pena una volta che è stata concordata tra le parti e ratificata dal giudice. L’impugnazione è consentita solo per i motivi tassativamente previsti dalla legge.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
Secondo l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, i motivi sono: vizi nell’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se si presenta un ricorso per motivi non consentiti dalla legge?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la parte che lo ha proposto viene condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29393 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29393 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 del GIP TRIBUNALE di ASTI
dato av iso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Rilevato che COGNOME, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato riconoscimen della fattispecie di lieve entità rispetto alla sentenza di applicazione della pena concor emessa il 9 novembre 2023 dal G.U.P. del Tribunale di Asti, con cui gli è stata applicata la pe di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine ai reati di cui agli a comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 e 628 cod. pen., commessi in Alba il 5 e il 6 maggio 2023.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l’impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richie sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della mi sicurezza»; tali profili non sono ravvisabili nel caso di specie, stante l’evidente genericit censure sollevate in punto di mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità.
Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell’art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 24 maggio 2024.