Ricorso Patteggiamento: Quando è Inammissibile l’Appello per Errata Qualificazione del Reato
Il ricorso patteggiamento rappresenta un tema cruciale nella procedura penale, specialmente dopo le riforme che ne hanno limitato i motivi di impugnazione. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 34334 del 2024, offre un chiarimento fondamentale sui confini entro cui è possibile contestare una sentenza emessa a seguito di accordo tra le parti, in particolare per quanto riguarda la qualificazione giuridica del reato.
I Fatti del Caso
Il caso ha origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal G.I.P. del Tribunale di Milano. Un imputato si era accordato con la pubblica accusa per una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione e 8.000,00 euro di multa per un reato legato agli stupefacenti, qualificato ai sensi dell’art. 73, comma 4, del D.P.R. 309/1990.
Nonostante l’accordo, l’imputato, tramite il suo difensore, ha successivamente presentato ricorso per cassazione. L’obiettivo era contestare la sentenza, sostenendo che il fatto avrebbe dovuto essere qualificato come reato di minore gravità, secondo l’ipotesi prevista dal comma 5 dello stesso articolo.
Il Ricorso Patteggiamento e i Suoi Motivi
L’unico motivo di ricorso si basava sull’erronea qualificazione giuridica del fatto. La difesa sosteneva che non fosse stata correttamente riconosciuta la fattispecie di lieve entità, che avrebbe comportato una pena significativamente inferiore. Questo punto è centrale: si può utilizzare un ricorso patteggiamento per rimettere in discussione un elemento, come la qualificazione del reato, che è stato oggetto dell’accordo stesso?
La risposta della Corte di Cassazione è stata netta e si fonda sull’interpretazione restrittiva della normativa vigente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si basa su una lettura rigorosa dell’articolo 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, introdotto dalla cosiddetta Riforma Orlando (legge n. 103/2017).
Le Motivazioni: i Limiti Imposti dalla Legge
La Corte ha spiegato che la censura mossa dall’imputato non rientra nel novero dei motivi per cui è consentito impugnare una sentenza di patteggiamento. La legge elenca tassativamente tali motivi, che includono:
1. Problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato (ad esempio, un consenso viziato).
2. Difetto di correlazione tra la richiesta delle parti e la sentenza del giudice.
3. Erronea qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza applicata.
Il punto cruciale, evidenziato dai giudici di legittimità, è che il motivo dell'”erronea qualificazione giuridica” non può essere invocato per contestare la qualificazione che è stata concordata tra accusa e difesa e che costituisce il fondamento stesso del patteggiamento. In altre parole, l’imputato, accettando l’accordo, ha implicitamente accettato anche la classificazione del reato come proposta. Contestare tale classificazione in un momento successivo equivarrebbe a rimettere in discussione la base stessa dell’accordo volontariamente sottoscritto.
La declaratoria di inammissibilità è stata quindi pronunciata “senza formalità”, come previsto dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 4.000,00 euro alla Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: il patteggiamento è un accordo che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, acquisisce una notevole stabilità. L’impugnazione è un’opzione eccezionale e limitata a vizi specifici e gravi, che non possono riguardare il merito delle scelte concordate dalle parti. Chi sceglie la via del patteggiamento deve essere consapevole che sta rinunciando a contestare elementi come la qualificazione del reato, a meno che non emerga un errore del giudice non correlato alla volontà espressa nell’accordo. La decisione consolida la natura negoziale del rito, rafforzandone l’efficienza e la definitività.
È possibile impugnare una sentenza di patteggiamento per errata qualificazione giuridica del reato?
No. Secondo la Corte, non è possibile contestare la qualificazione giuridica che è stata oggetto dell’accordo tra imputato e pubblico ministero, poiché tale motivo di ricorso non rientra tra quelli consentiti dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, che si riferisce a errori non oggetto dell’accordo stesso.
Quali sono i motivi per cui si può fare ricorso contro una sentenza di patteggiamento?
I motivi consentiti sono limitati a questioni riguardanti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto (in senso restrittivo) e l’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se un ricorso contro una sentenza di patteggiamento viene dichiarato inammissibile?
L’imputato che ha presentato il ricorso viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dalla Corte nel caso di specie.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34334 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34334 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/01/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
dato a>NOME alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza dell’Il gennaio 2024 il G.I.P. del Tribunale di Milano ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Tamburino Claudio la pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 8.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, eccependo, con un unico motivo, erronea qualificazione giuridica del fatto, per non essere stata riconosciuta l’ipotesi prevista dall’art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, n quanto proposto con motivo non consentito.
La dedotta censura, infatti, non rientra tra quelle indicate dall’art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalit della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall’arL 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen.
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
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