Ricorso Patteggiamento: Quando si Può Impugnare la Confisca?
L’istituto del patteggiamento rappresenta una delle vie più comuni per la definizione dei procedimenti penali, ma quali sono i limiti per contestare gli accordi raggiunti? Una recente sentenza della Corte di Cassazione fa luce sui confini del ricorso patteggiamento, specialmente quando è in gioco una misura patrimoniale come la confisca. La pronuncia chiarisce che il consenso prestato dall’imputato all’interno dell’accordo preclude la possibilità di sollevare in seguito determinate eccezioni, rendendo l’impugnazione una strada molto stretta.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Milano nei confronti di due imputati per il reato di riciclaggio e altre fattispecie connesse. Oltre all’applicazione della pena concordata, il giudice aveva disposto la confisca di beni per un valore complessivo di oltre 26 milioni di euro. Insoddisfatti della misura patrimoniale, i difensori dei due imputati proponevano ricorso per Cassazione.
Le Doglianze dei Ricorrenti
I motivi di ricorso erano distinti ma miravano entrambi a invalidare la confisca.
* Il primo ricorrente sosteneva l’errata quantificazione del profitto confiscabile. A suo dire, il valore da confiscare non doveva coincidere con l’intera somma riciclata, ma solo con il suo vantaggio patrimoniale effettivo, ossia una commissione stimata tra l’1,5% e il 2% dell’importo totale. Contestava inoltre l’inclusione di beni che, a suo dire, erano già stati restituiti a terzi.
* Il secondo ricorrente lamentava un vizio di motivazione. Sosteneva che il giudice, pur in un contesto di patteggiamento, avesse l’obbligo di motivare specificamente sulla confisca e sull’individuazione dei beni da sottoporre al vincolo, non potendosi limitare a un mero rinvio al decreto di sequestro preventivo.
L’Analisi della Corte e i Limiti del Ricorso Patteggiamento
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, basando la sua decisione su un principio consolidato e sulle precise disposizioni normative che regolano l’impugnazione delle sentenze di patteggiamento. La Suprema Corte ha richiamato l’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale, una norma che delimita in modo tassativo i motivi per cui è possibile presentare un ricorso patteggiamento.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nell’interpretazione del consenso prestato dagli imputati. La Corte ha evidenziato che entrambi, nelle rispettive istanze di patteggiamento, avevano espressamente acconsentito alla confisca dei beni in sequestro, rinunciando a ogni pretesa su di essi. Questo consenso, secondo un orientamento giurisprudenziale ormai granitico (richiamando le Sezioni Unite, sentenza Savin n. 21368/2019), trasforma la natura della misura di sicurezza, facendola rientrare nell’accordo tra le parti.
Di conseguenza, l’impugnazione non può basarsi su motivi generali come il vizio di motivazione o l’erronea valutazione dei fatti, ma deve attenersi scrupolosamente ai motivi elencati nell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ovvero:
1. Difetti nell’espressione della volontà dell’imputato.
2. Mancata correlazione tra la richiesta e la sentenza.
3. Errata qualificazione giuridica del fatto.
4. Illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Le doglianze sollevate dai ricorrenti – relative alla quantificazione del profitto e alla carenza di motivazione – non rientravano in nessuna di queste categorie. Pertanto, i ricorsi sono stati ritenuti inammissibili a priori, senza che la Corte potesse entrare nel merito delle questioni sollevate.
Conclusioni
Questa sentenza ribadisce un principio fondamentale: l’accordo di patteggiamento è un atto negoziale che, una volta raggiunto e ratificato dal giudice, assume una forza vincolante difficilmente scalfibile. L’imputato che accetta di patteggiare e acconsente a specifiche misure, come la confisca, limita volontariamente le proprie future possibilità di impugnazione. La decisione sottolinea l’importanza, per la difesa, di ponderare con estrema attenzione ogni aspetto dell’accordo prima di sottoscriverlo, poiché le porte del ricorso per Cassazione, in questi casi, sono quasi del tutto sigillate.
È sempre possibile impugnare una sentenza di patteggiamento che dispone una confisca?
No. Se la confisca è stata oggetto dell’accordo tra le parti, la sentenza può essere impugnata solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
Quali sono i motivi validi per un ricorso contro una sentenza di patteggiamento che include una confisca concordata?
I motivi ammessi sono: problemi relativi all’espressione della volontà dell’imputato, difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Cosa succede se i motivi del ricorso non rientrano tra quelli previsti dalla legge?
Se i motivi del ricorso non corrispondono a quelli specificamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p., il ricorso viene dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 42772 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 42772 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato il DATA_NASCITA NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori di NOME COGNOME, AVV_NOTAIOti AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, i quali hanno insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 28 marzo 2024, il giudice per le indagini preliminari d Tribunale di Milano pronunciava sentenza di applicazione della pena su richiesta COGNOME e NOME COGNOME, imputati dei delitti di cui agli artt. 61 n.4, 61-bi 110, cod. pen. 151-ter d.lgs. n. 585/95 e 61-bis, 81, 110 e 648-bis cod. pen. per riciclaggio, e disponeva la confisca di quanto oggetto di sequestrato con dec del giudice per le indagini preliminari di beni per un importo pari alla somma 26.503.790,00
1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di NOME COGNOME, eccependo la non assoggettabilità alla confisca di alcuni beni sequestrati, in quan riconducibili a NOME e che nel frattempo erano stati restituiti, con decre Pubblico ministero, al terzo effettivo titolare dei medesimi.
1.2 Il difensore lamenta l’erronea applicazione degli artt. 125 cod. proc. e 648-quater cod., in quanto la sentenza appariva viziata anche con riferiment alla quantificazione del profitto dei reati: il giudice per le indagini prelimi determinare il valore equivalente al profitto del delitto di riciclaggio contes aveva fatto coincidere con le somme oggetto delle operazioni dirette ad ostacol la provenienza delle stesse, e non con riferimento al valore del vanta patrimoniale effettivamente conseguito dall’indagato, senza considerare che profitto di ogni singolo concorrente consisteva in una minima percentuale de somme oggetto del capo di imputazione; inoltre, il valore per equivalen individuato dal giudice si riferiva alla somma di tutti i denari riciclati dagli nel loro insieme, di nuovo senza alcun riferimento al valore del vantag patrimoniale effettivamente conseguito dall’indagato NOME COGNOME; in particolare compenso di quest’ultimo sarebbe consistito in una commissione tra 1’1,5% e il 2% dela somma.
Propone ricorso il difensore di NOME COGNOME.
2.1 Il difensore eccepisce il difetto di motivazione della sentenza impugna che aveva disposto la confisca per equivalente nella misura indicata nel decret convalida ed emissione del sequestro preventivo; in particolare, il giudice di p grado aveva ritenuto che, trattandosi di confisca obbligatoria prevista dal 648-quater cod. pen., l’acquiescenza rappresentata da tutti gli imputati rispettive istanze di applicazione della pena su richiesta dovesse e interpretata nel senso di acquiescenza alla confisca obbligatoria, non consider che il giudice, anche in caso di sentenza di patteggiamento, ha l’obbli
motivare sulla confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, anche nel c confisca obbligatoria.
Il difensore eccepisce inoltre il difetto di motivazione in merito individuazione dei beni oggetto della confisca per equivalente, mancando del tu una quantificazione del valore dei beni da sottoporre a confisca, essendo s soltanto richiamato il calcolo compiuto all’interno del decreto di conval sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari
CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1 Si deve infatti rilevare che le Sezioni Unite di questa Corte, all’ud del 26 settembre 2019 (n.21368 Rv 279348 – 01, COGNOME e altri), hanno precisa che “la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezz ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, co pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, divers essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina gen prevista dall’art. 606 cod. proc. pen.”; pertanto, poiché nella ist patteggiamento NOME COGNOME dichiarava “espressamente di rinunciare ad ogni pretesa sui beni sottoposti a sequestro preventivo…acconsentendo alla conf degli stessi” e in quella di NOME COGNOME lo stesso “esprime -tramite il sottos procuratore speciale- il proprio consenso alla confisca di tutti i beni sotto sequestro preventivo in data 17/10/2023…”, i ricorsi avrebbero potuto es proposti soltanto ai sensi dell’art. 448 bis, comma 2 bis cod.proc.pen., entr vigore il 3 agosto 2017, che prevede che “Il pubblico ministero e l’impu possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per moti attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazio richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’ della pena o della misura di sicurezza”: poiché i ricorsi sono successivi alla entrata in vigore del comma sopra richiamato, non rientrando i motivi di ricors nessuno di quelli indicati, gli stessi sono inammissibili. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichi inammissibili i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono condannate al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagam a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16/10/2024